Ordinanza n. 3831/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all’art. 7, comma 4, lett. e), punto ii), prevede che “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, non consentendo così l'iscrizione con riserva ai docenti che stanno frequentando all’estero un corso di specializzazione (TFA sostegno) che si concluderà dopo il 16 marzo 2026 ma entro il 30 giugno 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi eventuali decreti di esclusione, graduatorie e/o comunicazioni che dovessero essere adottati in applicazione della norma Impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui disciplina l'iscrizione con riserva nelle GPS dei titolari di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentanti all'estero corsi di specializzazione sul sostegno destinati a concludersi dopo il 16 marzo 2026 ma entro il 30 giugno 2026, hanno impugnato l'O.M. n. 27/2026 chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Hanno contestato in particolare l'art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), nella parte in cui consente l'iscrizione con riserva ai candidati con titolo estero non ancora riconosciuto soltanto se abbiano presentato la domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell'istanza, fissato al 16 marzo 2026. Secondo i ricorrenti, tale disciplina determina una disparità di trattamento rispetto ai candidati che conseguono in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026 e possono iscriversi con riserva nella prima fascia delle GPS.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 7, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 27/2026 prevede come termine comune il 16 marzo 2026 per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli di accesso, distinguendo poi tra: da un lato, chi conseguirà in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026; dall'altro, chi abbia già conseguito all'estero il titolo di accesso e ne abbia chiesto il riconoscimento, ma sia ancora privo del riconoscimento italiano. Secondo il giudice, le due situazioni non sono equiparabili: il titolo italiano da conseguire entro il 30 giugno 2026 è destinato a perfezionarsi entro il termine previsto, mentre il titolo estero non riconosciuto richiede un distinto procedimento amministrativo di riconoscimento e può essere posto a fondamento di un contratto a tempo determinato solo con clausola risolutiva in caso di diniego. La disciplina impugnata non è quindi apparsa irragionevole e le doglianze non sono state ritenute meritevoli di favorevole considerazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo
Il termine del 16 marzo 2026 opera per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli; l'iscrizione con riserva per un titolo estero non riconosciuto presuppone che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro tale termine.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che nel caso concreto è stata respinta.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Costituisce il riferimento legislativo delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze disciplinati dall'ordinanza ministeriale.
Massime di principio
- Nell'ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie per il personale docente, non è irragionevole subordinare l'iscrizione con riserva dei candidati con titolo di specializzazione conseguito all'estero e non ancora riconosciuto alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.
- La posizione di chi conseguirà in Italia l'abilitazione o la specializzazione entro un termine futuro previsto dalla disciplina della graduatoria non è automaticamente equiparabile a quella di chi conseguirà all'estero un titolo ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano.
- Il titolo estero non riconosciuto può consentire l'inserimento con riserva soltanto alle condizioni stabilite dalla disciplina applicabile, restando distinto il procedimento di riconoscimento e potendo il contratto a tempo determinato essere assistito da una clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento.
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