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Sentenza

Sentenza n. 898/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1. del Provvedimento del Direttore n. 129/25 del 30/12/2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione per la progressione tra le aree "in deroga" (ai sensi dell’art.52, comma 1-bis, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL del 16/11/2022), nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio relativo all'anzianità di servizio maturata e, conseguentemente, non la colloca in posizione utile per l'aggiudicazione del posto; 2. della Nota prot. n. 0001730/26 del 05/02/2026, con cui la Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi ha comunicato il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente; 3. del Provvedimento del Direttore n. 60/25 del 26 giugno 2025, recante "Avviso di selezione per la progressione tra le aree ‘in deroga’"(ai sensi dell’art.52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL del 16/11/2022), quale atto presupposto, nella parte in cui, all'art. 6, esclude la possibilità per la Commissione di procedere alla verifica d'ufficio di dati già in possesso dell'Amministrazione; 4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale della selezione per la progressione tra le aree in deroga, diniego dell'istanza di riesame in autotutela e clausola dell'avviso che escludeva l'acquisizione d'ufficio dei dati sull'anzianità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione selezionatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al terzo posto nella graduatoria per un posto di funzionario amministrativo ed economico, ha contestato la mancata attribuzione del punteggio relativo all'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda dal 2001. Ha dedotto l'illegittimità dell'art. 6 dell'avviso di selezione, nella parte in cui stabiliva che la Commissione avrebbe attribuito i punteggi esclusivamente sulla base dei dati indicati nella domanda e nel curriculum, escludendo il ricorso alla verifica d'ufficio di dati già presenti nei fascicoli personali, salvo per le schede di valutazione della performance. Secondo la ricorrente, tale clausola violava gli artt. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 e 43 del d.P.R. n. 445/2000, nonché l'art. 6 della l. n. 241/1990 sul soccorso istruttorio, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare dalla domanda la data di inizio del rapporto di lavoro, acquisire d'ufficio le informazioni mancanti dal fascicolo personale oppure chiedere chiarimenti e integrazioni. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà e illogicità della disciplina, per avere consentito l'acquisizione d'ufficio delle schede di valutazione della performance ma non dei dati relativi all'anzianità di servizio. L'Amministrazione e il controinteressato hanno eccepito anche il difetto di interesse, sostenendo che l'attribuzione del punteggio massimo per l'anzianità non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di raggiungere il primo posto, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione per l'infondatezza nel merito delle censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto legittima la clausola dell'avviso che imponeva ai candidati di indicare nel curriculum, in modo chiaro, completo ed esaustivo, i periodi lavorativi, l'area professionale, il servizio di assegnazione e le mansioni svolte, escludendo l'acquisizione d'ufficio dei dati sull'anzianità. Il soccorso istruttorio, pur essendo funzionale alla massima partecipazione e alla verifica sostanziale dei requisiti, incontra nelle procedure comparative e di massa i limiti derivanti dalla celerità della procedura, dalla par condicio e dal principio di autoresponsabilità dei concorrenti. La ricorrente aveva omesso nel curriculum l'indicazione dell'esperienza professionale rilevante, sicché l'acquisizione dal fascicolo personale non avrebbe costituito una mera regolarizzazione formale, ma un'integrazione sostanziale della domanda dopo la scadenza del termine, con possibile vantaggio a danno degli altri candidati. L'art. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 non imponeva quindi l'acquisizione d'ufficio quando essa avrebbe aggravato la procedura e inciso sulla par condicio. È stata ritenuta non irragionevole la diversa disciplina delle schede di valutazione della performance, trattandosi di documenti predisposti dalla stessa Amministrazione, di immediata consultazione e soggetti a un criterio tabellare basato sulla media dell'ultimo triennio, con incidenza assai minore sulla speditezza della selezione rispetto alla ricostruzione analitica dei periodi, profili e mansioni lavorative. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce la base normativa della progressione tra le aree oggetto della selezione.

  • art. 13 CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022

    Disciplina, insieme alla normativa legislativa richiamata, la procedura di progressione tra le aree in deroga.

  • art. 18, comma 2, l. n. 241/1990

    I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

    La regola dell'acquisizione d'ufficio non può essere applicata in modo da aggravare una procedura comparativa o consentire l'integrazione sostanziale della domanda dopo la scadenza del termine, con pregiudizio per la par condicio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non è invocabile per sanare un errore evidente del candidato quando l'integrazione comporterebbe l'acquisizione successiva di un titolo o requisito non dichiarato e un vantaggio competitivo.

  • art. 43 d.P.R. n. 445/2000

    La disciplina dell'acquisizione d'ufficio dei dati non prevale, nelle selezioni comparative, sugli obblighi di correttezza e autoresponsabilità del candidato e sui vincoli derivanti dalla par condicio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio è limitato dall'esigenza di celerità, efficienza e par condicio e non può essere utilizzato per acquisire, dopo la scadenza del termine, elementi sostanziali non dichiarati dal candidato.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura selettiva di fornire informazioni complete, non reticenti e conformi alle modalità prescritte dal bando; gli errori o le omissioni nella documentazione possono ricadere sul candidato quando incidono sulla posizione degli altri concorrenti.
  • L'obbligo di acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione non impone il reperimento di informazioni quando ciò comporterebbe un aggravamento significativo della procedura comparativa o un'integrazione sostanziale della domanda, incompatibile con la par condicio.
  • È legittima una clausola di avviso che imponga la dettagliata indicazione nel curriculum dei periodi di servizio, dell'area, dell'ufficio e delle mansioni, escludendo la verifica d'ufficio di tali dati, quando la loro ricostruzione sia necessaria per valutare l'attinenza dell'esperienza al profilo e attribuire il punteggio.
  • La diversa previsione dell'acquisizione d'ufficio di documenti interni, immediatamente consultabili e valutabili mediante un criterio tabellare, non è irragionevole rispetto all'esclusione dell'acquisizione d'ufficio di dati lavorativi complessi, se le due categorie documentali hanno una diversa incidenza sulla speditezza dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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