Cassazione Penale, Ordinanza n. 08728/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello, deducendo un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. In concreto, il fatto contestato riguardava la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente di tipo hashish all'interno di una casa circondariale, al fine di consegnarla al padre detenuto. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato la tenuità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione di merito della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi logico-giuridici. La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata adeguata perché aveva valorizzato il quantitativo di stupefacente, non minimale, pari a grammi 5,6 di hashish, da cui erano ricavabili 5 dosi, e le modalità della condotta, poste in essere tentando di eludere i controlli in istituto penitenziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice per il fatto di detenzione/trasporto di stupefacente in quantità e modalità non ritenute compatibili con la particolare tenuità del fatto.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità è configurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia assente o viziata; se invece la valutazione è sorretta da motivazione congrua e logica, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al merito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto appartiene primariamente al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, logica e completa.
- In sede di legittimità non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale, quando la sentenza impugnata dia conto in modo adeguato degli elementi rilevanti, come quantità della sostanza e modalità della condotta.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, possono assumere rilievo sia la quantità dello stupefacente sia le modalità concrete dell'azione, comprese le condotte dirette a eludere i controlli.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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