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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31666/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Liquidazione del compenso professionale richiesto dall'avvocata Lucia Serra (€. 10.842,73) per l'assistenza nel giudizio di lavoro; il convenuto Michele Volpe aveva proposta domanda riconvenzionale per responsabilità professionale per il presunto ritardo/omissione nell'impugnazione del licenziamento.

La decisione

Il Tribunale di Napoli Nord, con procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (versione previgente), aveva accolto la domanda di Serra liquidando €. 5.131,00 oltre oneri, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale di Volpe. Volpe ha impugnato in Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha respinto nel merito il primo motivo (confermando la validità della liquidazione, inclusa la considerazione della fase decisionale nonostante la conciliazione) e ha dichiarato inammissibili i secondi motivi perché attengono al rigetto della domanda riconvenzionale che, avendo regime di impugnazione diverso, deve essere impugnata in appello. Condanna Volpe al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore di Serra (€. 2.000 + €. 200 + accessori al 15%) e segnala l'obbligo di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Procedura speciale per le controversie di liquidazione degli onorari dell'avvocato: il giudice decide secondo tale rito (nella versione previgente) in composizione collegiale; la forma adottata dal giudice determina il regime impugnatorio (ordinanza impugnabile in Cassazione se pronunciata ai sensi dell'art. 14).

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il rito sommario per alcune controversie; nel caso di specie l'azione era stata introdotta con ricorso ex art. 702-bis, ma ciò non impedisce l'applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 quando la controversia attiene alla liquidazione degli onorari.

  • art. 702-quater cod. proc. civ.

    Regime ordinario di impugnazione per le ordinanze che definiscono il procedimento sommario: le decisioni sulle domande riconvenzionali trattate congiuntamente nel procedimento ex art. 14 devono essere impugnate con l'appello e non con il ricorso per cassazione.

  • d.m. n. 55/2014 (art. 5, comma 1, 3° inciso)

    "Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata"

    Per la determinazione del valore della controversia, quando la domanda è accolta in parte prevale il criterio del decisum (la somma effettivamente attribuita), non del disputatum; rilevante ai fini della individuazione dello scaglione per la liquidazione del compenso.

  • d.m. n. 55/2014 (art. 4)

    L'art. 4, interpretato in senso favorevole alla definizione conciliativa, consente di liquidare all'avvocato anche il compenso relativo alla fase decisionale e un incremento fino a un quarto in caso di conciliazione/trasazione, riconoscendo comunque la fase decisionale anche se il giudizio si chiude con conciliazione.

  • art. 1218 e art. 1226 cod. civ.

    Norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato il nesso causale tra l'operato del difensore e il danno lamentato, questione tuttavia legata al rigetto della domanda riconvenzionale che doveva essere impugnata in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento del rimedio in Cassazione; la Corte ha determinato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 è ricorribile per cassazione.

  • artt. 35 e 36 cod. proc. civ.

    Attribuiscono al giudice la discrezionalità di separare le domande e determinare il rito più idoneo: tale valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione; dalla separazione deriva che la domanda riconvenzionale conserva il proprio regime impugnatorio.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Prevede l'eventuale obbligo, per il ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel giudizio di cassazione, indicazione che la Corte ha annotato nella pronuncia.

Massime di principio

  • La forma e il rito con cui il giudice decide una controversia (es. applicazione espressa dell'art. 14 d.lgs. n.150/2011) sono determinanti per stabilire quale sia il rimedio esperibile: un'ordinanza pronunciata secondo l'art. 14 può essere ricorribile per cassazione.
  • Se nel processo per la liquidazione degli onorari l'opposto propone domanda riconvenzionale, la decisione su tale domanda conserva il proprio regime impugnatorio (di norma appellabile) e non viene automaticamente soggetta al rimedio previsto per la domanda principale ex art. 14.
  • In caso di accoglimento parziale della domanda principale, per la liquidazione del compenso deve farsi riferimento al criterio del 'decisum' (la somma effettivamente attribuita) per la determinazione del valore della controversia e dello scaglione di liquidazione.
  • La conciliazione giudiziale non esclude il diritto dell'avvocato al compenso relativo alla fase decisionale: secondo l'interpretazione consolidata, va liquidato il compenso per la fase decisionale e può essere riconosciuto un aumento (fino a un quarto, secondo la disciplina vigente ratione temporis).
  • I profili relativi alla responsabilità professionale (nesso di causalità, danno) richiedono prova adeguata e, se decisi nel procedimento ex art. 14 insieme alla domanda principale, la parte interessata deve impugnarli con l'appello; la Cassazione non è la sede per riesaminare questioni di merito sulla separazione dei riti o sulla discrezionalità del giudice di merito.
  • Il giudice di merito ha poteri discrezionali (separazione delle domande, scelta del rito) la cui decisione non è facilmente sindacabile in Cassazione; pertanto, in situazioni analoghe è importante valutare tempestivamente l'azione più idonea (appello vs cassazione) in base alla natura della questione impugnata.

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