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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12358/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riducendo l'importo ritenuto distratto a euro 12.190,00 e confermando le restanti condanne. Il ricorso per cassazione censura, in particolare, la mancanza o insufficienza della motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico) in relazione alla residua somma di euro 12.190, la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta invece che come bancarotta semplice e il mancato riconoscimento, a favore dell'imputato, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo carente la motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del dolo generico relativo alla distrazione della somma di euro 12.190,00. In particolare la Corte di legittimità ha rilevato l'assenza di un'analisi degli 'indici di fraudolenza' (esame della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, contesto aziendale, cointeressenze, valore economico concreto dell'atto distrattivo) e ha censurato argomentazioni tautologiche e suppositorie usate dalla Corte d'appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio volto a colmare le lacune motivazionali secondo i principi giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione ne suggerisce la valutazione all'organo di rinvio qualora pertinente, ma l'annullamento è stato motivato principalmente per vizi di motivazione sul dolo

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, sentenze citate)

    Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014 (Rv.260407); Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014 (Rv.261739); Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Rv.270763); Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021 (Rv.282284); Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024 (Rv.286501); Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024 (Rv.287059)

    La giurisprudenza richiamata chiarisce che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio possono arrecare pericolo ai creditori. Tuttavia tale dolo si accerta attraverso 'indici di fraudolenza' (condizione patrimoniale, contesto aziendale, cointeressenze, valore economico degli atti) e valutando la concreta pericolosità ex ante, non confondendo esposizione al rischio con semplice verifica postume del danno

Massime di principio

  • Per integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è necessario non solo dimostrare l'atto distrattivo ma anche collegarlo a un dolo generico: cioè la consapevolezza che l'operazione poteva mettere in pericolo i creditori.
  • Il giudice deve motivare l'esistenza di 'indici di fraudolenza' (situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, contesto operativo, rapporti e cointeressenze) e valutare il valore economico concreto dell'atto distrattivo; importi molto contenuti richiedono argomentazioni specifiche sulla loro idoneità a cagionare pericolo per i creditori.
  • La qualificazione della condotta (bancarotta fraudolenta vs bancarotta semplice) dipende dall'accertamento del dolo: in assenza di elementi probatori della consapevolezza distrattiva la fattispecie può essere riclassificata.
  • Se l'imputato non era amministratore o non aveva potere decisionale al momento degli atti contestati, ciò può escludere la responsabilità penale per distrazione.
  • Va sempre valutata l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) quando la condotta e il danno risultino di modesta entità e ne ricorrano i presupposti, ma tale valutazione richiede motivazione specifica.
  • Le mere supposizioni o comparazioni aritmetiche tra fatture e incassi non sostituiscono un accertamento probatorio: il decisore deve compiere verifiche documentali e valutazioni economiche approfondite prima di ritenere sussistente il dolo distrattivo.

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