Sentenza del 06/10/2017 n. 3989 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contenzioso - Istanza interpello disapplicativo - Diniego - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego ritenendo che fosse impugnabile, poiché idoneo a portare a sua conoscenza una pretesa tributaria e a incidere concretamente sulla sua posizione fiscale. La questione riguarda l’interpretazione dell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e la sussistenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
La decisione
La sentenza ha affermato che il provvedimento di diniego emesso in sede di interpello disapplicativo è impugnabile. L’elenco degli atti contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 non deve essere considerato tassativo: è possibile ricorrere anche contro altri atti dell’ente impositore quando essi rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria concreta. In tali circostanze, dalla ricezione dell’atto nasce l’interesse ad agire, volto a ottenere una pronuncia giudiziale idonea a definire con efficacia di giudicato la posizione tributaria del contribuente.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non è tassativo. Sono impugnabili anche atti diversi da quelli espressamente indicati quando manifestino una pretesa tributaria concreta e attuale.
Art. 100 del codice di procedura civile
L’interesse ad agire sorge quando il contribuente riceve un atto idoneo a incidere sulla propria posizione tributaria e ha quindi interesse a ottenere una pronuncia giudiziale definitiva.
Massime di principio
- Un provvedimento formalmente non incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 può comunque essere impugnabile se produce effetti concreti sulla posizione fiscale del contribuente o rende attuale una pretesa tributaria.
- Il diniego di un interpello disapplicativo può essere contestato quando non costituisce una semplice risposta consultiva, ma incide direttamente sul trattamento fiscale applicabile al contribuente.
- Per valutare l’impugnabilità occorre verificare soprattutto il contenuto sostanziale dell’atto e i suoi effetti, non soltanto la denominazione formale.
- L’interesse ad agire nasce quando il contribuente riceve una comunicazione sufficientemente concreta della pretesa tributaria; non è necessario attendere necessariamente un successivo atto impositivo.
- La proposizione del ricorso consente di chiedere una pronuncia definitiva sulla legittimità della pretesa o degli effetti fiscali derivanti dal diniego.
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