Cassazione Penale, Sentenza n. 18248/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso provvedimento disciplinare. La decisione di inammissibilità era fondata sulla presunta tardività del reclamo depositato dal difensore (ritenuto pervenuto il 6 novembre, oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla notifica del 21 ottobre) e, in subordine, sull'asserita introduzione di doglianze nuove rispetto al provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che il difensore ha prodotto copia della nota PEC di inoltro e della ricevuta di accettazione datata 5 novembre 2021 alle ore 13:42, dunque entro il quindicesimo giorno decorrente dalla notifica del 21 ottobre; perciò il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente dichiarato la tardività. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rimessi per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Norme richiamate
termine di quindici giorni per il reclamo
Il termine per proporre il reclamo decorre dalla notificazione dell'ordinanza e il computo include il quindicesimo giorno come termine ultimo valido. La prova dell'invio tramite PEC con relativa ricevuta di accettazione è idonea a dimostrare la tempestività della proposizione dell'atto.
divieto di introdurre doglianze ulteriori rispetto al provvedimento disciplinare impugnato
Il Tribunale aveva ritenuto che il reclamo del difensore conteneva doglianze nuove che non tenevano conto della motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte suprema, annullando per corretto computo dei termini, non si è definitivamente pronunciata sul merito di tale rilievo e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza per esame nel nuovo processo.
Massime di principio
- Il termine processuale decorre dalla notificazione e il computo considera la giornata finale: l'invio tramite PEC con ricevuta di accettazione datata entro il termine prova la tempestività.
- È essenziale che il difensore alleghi e conservi la documentazione elettronica (PEC e ricevute) per dimostrare la data e l'ora di trasmissione in caso di contestazione di tardività.
- Se il reclamo iniziale è presentato senza motivi, il successivo deposito di motivi può essere scrutinato: l'eventuale integrazione non deve introdurre doglianze completamente nuove rispetto al provvedimento impugnato o, se ciò avviene, il Tribunale può dichiarare inammissibile la parte eccedente.
- Quando il giudice di merito dichiara l'inammissibilità per tardività ma il ricorrente produce documenti che attestano un invio tempestivo, la decisione di inammissibilità può essere annullata e la causa rimessa per nuovo esame.
- L'onere di prova circa la tempestività grava su chi afferma di aver inviato l'atto nei termini; l'esibizione della ricevuta PEC è prova rilevante e normalmente determinante.
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