Cassazione Penale, Sentenza n. 6987/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo per violazione di legge e inosservanza di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.). Il ricorrente contestava la valutazione del G.i.p. circa il pericolo di fuga ex art. 384 cod. proc. pen., sostenendo che tale pericolo non poteva essere desunto in mancanza di circostanze concrete e personalizzate; in particolare veniva evidenziato che il Gentile aveva prenotato un volo a proprio nome e aveva reso note la destinazione e il ritorno, circostanza che contraddiceva la conclusione del G.i.p. sulla sussistenza del pericolo di fuga. Si deduceva inoltre che il G.i.p. avesse svolto una valutazione di merito non sorretta da adeguato sviluppo argomentativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo infondata la valutazione operata dal G.i.p. sul pericolo di fuga. Ha richiamato il principio per cui la sussistenza del pericolo di fuga deve essere fondata su elementi specifici, personalizzati e desumibili da circostanze concrete; non può essere presunta dal titolo di reato o da considerazioni generiche. Nel caso di specie la prenotazione a nome del ricorrente e la tracciabilità del viaggio hanno contraddetto la conclusione del G.i.p., che non ha offerto uno sviluppo logico e consequenziale della motivazione in relazione a quel dato rilevante. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di fermo e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.
Norme richiamate
art. 61 n. 11-quater cod. pen.; art. 416 cod. pen., commi primo, secondo, terzo e quinto
Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione per descrivere la fattispecie associativa e le aggravanti; non sono state al centro della valutazione sulla legittimità del fermo, che ha riguardato viceversa la motivazione relativa al pericolo di fuga.
art. 384 cod. proc. pen.
Applicata nel senso che il pericolo di fuga, quale presupposto per la convalida del fermo, deve essere desunto da elementi concreti, specifici e personalizzati; non può essere presunto sulla base della gravità dell'accusa o della semplice distanza territoriale.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso (violazione di legge e inosservanza di norme processuali). La Corte ha ritenuto che tale vizio sussistesse nella motivazione del G.i.p. relativa al pericolo di fuga.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti nella esposizione della motivazione nel ricorso; il testo del ricorso è stato trattato nei limiti consentiti da tale norma.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dalla Procura Generale (requisitoria scritta); non ha inciso sull'esito favorevole al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento del provvedimento di fermo.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo deve essere fondato su elementi concreti, specifici e personalizzati relativi all'indagato: non è sufficiente la gravità del reato o considerazioni generiche.
- Circostanze che rendono tracciabile lo spostamento dell'indagato (prenotazioni a nome, biglietti, indicazione chiara di destinazione e ritorno, contatti familiari nel luogo di arrivo) tendono a smentire l'esistenza di un pericolo di fuga se non controbilanciate da altri elementi concreti.
- Il giudice che convalida il fermo deve fornire uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale che colleghi espressamente i fatti alle conclusioni sul pericolo di fuga; la mancanza di tale catena argomentativa può giustificare l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità.
- Per la difesa è utile documentare la tracciabilità degli spostamenti e le ragioni del viaggio (biglietti, prenotazioni, comunicazioni) per contrastare la ricostruzione del pericolo di fuga.
- Per l'accusa, se si ritiene sussistente il pericolo di fuga, è opportuno produrre elementi personali e concreti (es. uso di documenti falsi, risorse economiche per la fuga, precedenti di fuga, contatti con reti di supporto) che personalizzino il rischio e giustifichino la misura.
- La mera diversità territoriale di residenza rispetto al luogo di arrivo non vale di per sé a provare il pericolo di fuga; occorre valutare il contesto complessivo e le prove concrete della volontà e capacità di sottrarsi alla giustizia.
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