Cassazione Penale, Sentenza n. 16629/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per lesioni (artt. 110, 582, 585 c.p.). Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante "commesso da più persone riunite", sostenendo che la sua azione (una testata al volto) fu compiuta dopo che la prima fase dell'aggressione, posta in essere da altri soggetti, era già cessata e che quindi le due fasi erano autonome e scollegate, mancando la contemporaneità necessaria per l'aggravante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'aggravante richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta violenta; ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui, pur essendo l'aggressione avvenuta in due momenti, l'imputato intervenne nella seconda fase mentre gli altri aggressori erano ancora presenti o non si erano completamente allontanati, e agì nell'ambito dello stesso contesto e delle stesse ragioni che avevano determinato la prima aggressione. Di conseguenza è stata confermata la condanna a mesi sei e giorni quindici di reclusione e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorsualità di persone; utilizzata per contestare la partecipazione di più soggetti nell'evento criminoso.
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina le lesioni personali, reato di cui è stato dichiarato colpevole l'imputato.
art. 585 cod. pen.
"in tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse"
La Corte ha interpretato l'art. 585 nel senso che l'aggravante opera quando almeno due persone sono presenti nello stesso luogo e al momento della condotta violenta, anche se solo una materialmente la pone in essere; nel caso concreto questo requisito è stato ritenuto sussistente.
legge 15 luglio 2009, n. 94
Norma che ha introdotto nell'art. 585 c.p. l'aggravante relativa al fatto commesso da più persone riunite; la sua portata è stata richiamata dalla Corte per valutare la sussistenza dell'aggravante.
Sez., n. 12743 del 20/02/2020 (Cassazione)
Giurisprudenza richiamata che afferma il principio della necessaria simultaneità della presenza di almeno due persone per l'aggravante "più persone riunite".
Sez.2, n. 33210 del 15/06/2021 (Cassazione)
Ulteriore precedente giurisprudenziale citato a supporto del medesimo principio interpretativo sull'aggravante.
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante "commesso da più persone riunite" è necessario dimostrare la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta violenta: non conta solo che più soggetti abbiano preso parte all'evento in momenti diversi.
- La circostanza che la violenza si svolga in più fasi non esclude l'aggravante se le fasi sono connesse nel contesto e nelle ragioni (stesso disegno criminoso) e gli altri partecipanti sono ancora presenti o non si sono definitivamente allontanati.
- La difesa che sostiene l'autonomia temporale e motivazionale di una fase successiva deve provare che la condotta sia stata determinata da ragioni estranee alla prima fase e che vi sia stata una separazione reale e definitiva dei partecipanti.
- In sede di rinvio la Corte di cassazione verifica la corretta applicazione del principio di diritto: il giudice del merito ha però discrezionalità nella valutazione delle prove; le critiche che si limitano a nuova lettura del materiale probatorio sono spesso inammissibili se non evidenziano vizio di diritto o manifesta illogicità.
- Quando si valuta la presenza di più persone, è utile considerare le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni sui tempi e sui movimenti dei partecipanti (se sono ancora nel luogo, se si stanno allontanando, ecc.).
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