Cassazione Penale, Sentenza n. 25426/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda un conflitto negativo di competenza territoriale sorto tra due giudici dell'udienza preliminare in relazione a due reati contestati allo stesso imputato e tra loro connessi. Il primo capo riguarda una fattispecie di falsificazione/indebita indicazione ai fini fiscali ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, commessa a Taggia il 27 febbraio 2020; il secondo capo riguarda la sottrazione/distruzione di scritture contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, accertata in Crema il 6 luglio 2022. Il giudice di Imperia si era dichiarato incompetente ritenendo applicabile il criterio del luogo di accertamento previsto dalla disciplina speciale tributaria e indicava competente Cremona; il giudice di Cremona contestava tale impostazione sostenendo che l'applicazione dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 fosse illogica perché l'accertamento in quel circondario dipendeva solo da un domicilio fiscale fittizio, senza alcun legame sostanziale dell'imputato con Crema, e che, essendo incerto il luogo di commissione del reato più grave, dovesse operare il criterio della competenza territoriale e della connessione in favore del luogo certamente individuato di Taggia, dove era stata presentata la domanda fraudolenta e dove l'imputato risiedeva dal 2012. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per la competenza di Imperia.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e, nel merito, ha individuato come competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, disponendo la trasmissione degli atti a quel giudice. Ha ritenuto che, poiché per il reato tributario più grave ex art. 10 d.lgs. 74/2000 non era certo il luogo di commissione, mentre per il reato connesso ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 il luogo era determinato in Taggia, la competenza territoriale dovesse essere regolata in base al criterio del reato connesso la cui localizzazione era certa, con conseguente competenza di Imperia.
Norme richiamate
art. 28 c.p.p.
definisce il conflitto di competenza come la situazione in cui più giudici ordinari prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto; nel caso concreto la Corte ravvisa la coesistenza di volontà contrastanti tra i due giudici.
art. 8 c.p.p.
richiamato come criterio ordinario di individuazione del luogo di commissione del reato, da applicare prima dei criteri suppletivi.
art. 9 c.p.p.
richiamato per i criteri suppletivi di determinazione della competenza territoriale quando non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato.
art. 16 c.p.p.
richiamato dal giudice rimettente come criterio di competenza territoriale in presenza di reati connessi.
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019
indicato come uno dei reati contestati; la sentenza ne colloca la commissione a Taggia.
art. 10 d.lgs. 74/2000
indicato come il reato più grave tra quelli contestati; per esso non risulta con certezza il luogo di commissione, e si assume il criterio del luogo di accertamento solo in via suppletiva.
art. 18 d.lgs. 74/2000
norma speciale richiamata per la determinazione della competenza nel luogo di accertamento del reato tributario, ma utilizzabile solo come regola suppletiva quando sia impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi.
Massime di principio
- Nel conflitto di competenza, il "medesimo fatto" va inteso come identità dell'elemento materiale del reato nelle sue componenti di condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persona; la coesistenza di decisioni contrapposte dei giudici sulla cognizione del medesimo fatto integra il conflitto.
- Nella determinazione della competenza territoriale per reati connessi, il criterio ordinario è quello del luogo di commissione del reato; i criteri suppletivi operano solo quando il luogo non sia individuabile per tutti i reati connessi.
- La disciplina speciale tributaria sul luogo di accertamento del reato non prevale automaticamente sui criteri generali di competenza territoriale, ma funziona come regola residuale/suppletiva quando non sia possibile localizzare il fatto secondo i criteri ordinari.
- Se tra più reati connessi uno ha luogo di commissione certo e l'altro no, la competenza può essere determinata valorizzando il reato connesso la cui localizzazione territoriale sia accertata, secondo la progressione dei criteri gradati richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
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