Cassazione Civile, Ordinanza n. 24754/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona che assumeva di essere caduta su una strada pubblica comunale a causa di una cattiva o omessa manutenzione del manto stradale. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. e lo aveva condannato al risarcimento, poi rideterminato in euro 22.460,43. Il Comune aveva appellato deducendo tre profili: 1) erronea valutazione del nesso causale tra cosa e danno e del relativo onere della prova, sostenendo che, trattandosi di cosa statica e priva di intrinseco dinamismo, spettasse alla danneggiata provare anche la pericolosità del luogo; 2) erronea esclusione del caso fortuito, che il Comune diceva ravvisabile nella condotta colposa della danneggiata, anche in relazione alla visibilità dell'anomalia stradale e alla conoscenza dei luoghi; 3) omessa considerazione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., con conseguente mancata riduzione del danno. In Cassazione il Comune ha riproposto tre motivi sostanzialmente corrispondenti: violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e dei criteri sul nesso causale; violazione dell'art. 2051 c.c., omesso esame di fatti decisivi e erronea esclusione del caso fortuito; violazione dell'art. 1227 c.c. e omesso esame circa il concorso di colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione preliminare della danneggiata sulla nullità o improcedibilità del ricorso per un vizio di notifica, rilevando che il vizio del luogo di notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo, essendosi la resistente costituita. Ha poi ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: i primi due perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva applicato correttamente il regime dell'art. 2051 c.c. secondo la giurisprudenza di legittimità; inoltre le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e, quanto al vizio motivazionale, erano comunque precluse dalla doppia conforme e dall'irrilevanza di contestazioni sulla valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia è ricondotta a un modello oggettivo: l'attore deve provare il nesso di causalità materiale tra cosa ed evento dannoso, mentre il custode deve provare il caso fortuito, inteso come fattore esterno autonomo, imprevedibile e inevitabile; non rileva la mera diligenza del custode.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio, in materia di responsabilità da cose in custodia, grava sull'attore per il nesso causale e sul custode per la prova liberatoria del caso fortuito.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché non denunciavano reali errores in iudicando o omesso esame di un fatto storico decisivo, ma miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorrente non aveva offerto argomenti idonei a mutarne l'orientamento.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dall'appellata quale eccezione di inammissibilità dell'appello, ma non risulta essere stata accolta come ragione decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato dalla resistente in appello; in cassazione è evocato nel contesto della doppia conforme e delle preclusioni al vizio motivazionale.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 1227 c.c.
La deduzione del concorso di colpa del danneggiato è stata respinta perché subordinata a fatti non provati e perché la censura si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 291 c.p.c.
Richiamato per affermare la sanabilità del vizio di notifica mediante rinnovazione o raggiungimento dello scopo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione al regime del contributo unificato, ma il testo disponibile è troncato e non consente ulteriori specificazioni.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; spetta invece al custode dimostrare il caso fortuito, quale fattore esterno autonomo, imprevedibile e inevitabile.
- Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, ma solo se essa presenti connotati di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità tali da interrompere il nesso causale.
- La prova liberatoria del custode non coincide con la dimostrazione della propria diligenza nella manutenzione: ciò che rileva è la prova di una causa esterna idonea a spezzare il ciclo causale originato dalla cosa custodita.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la Corte di cassazione non è un terzo giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non l'asserita erronea valutazione di prove o la motivazione ritenuta insufficiente; in presenza di doppia conforme opera inoltre la preclusione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
- Un vizio di notificazione del ricorso per cassazione relativo al luogo di notifica è sanabile per raggiungimento dello scopo, quando la parte intimata si costituisce in giudizio.
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