Sentenza n. 355/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n.-OMISSIS-, notificata con pec del 25.08.2023, della Regione Siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, avente ad oggetto: Comune di Lipari (Me) – Sanatoria L. 326/03 –Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 della l. 326/03 ed art. 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di grave danno, in area di interesse paesaggistico per le opere edilizie realizzate abusivamente, site nella c.da -OMISSIS-. Rigetto. Ditta -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il rigetto della pratica per il rilascio del nulla osta ai fini del condono edilizio ed ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni. - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto, che si frapponga al diritto dei ricorrenti, ivi compresa la Circolare n. 2 dell’Assessorato beni culturali e dell’identità siciliana, -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta paesaggistico nell’ambito del procedimento di condono edilizio, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego della Soprintendenza relativo a un fabbricato a due elevazioni fuori terra destinato a civile abitazione, realizzato abusivamente e interessato da una domanda di condono ai sensi della l. n. 326/2003. Sono stati dedotti: difetto di motivazione in ordine alla lesione degli interessi paesaggistici; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi, nonché formazione del silenzio-assenso; superamento del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e mancata comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che si trattasse di un procedimento di secondo grado; assenza di un divieto assoluto di inedificabilità e conseguente necessità di un’istruttoria e di una valutazione paesaggistica adeguate, anziché di un rigetto fondato su valutazioni non esplicitate; irrilevanza, nei rapporti già costituiti, della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Nel corso del giudizio il Comune ha successivamente rigettato la domanda di condono; tale diniego è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i cinque motivi di legittimità. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il diniego del nulla osta paesaggistico è un atto endoprocedimentale del procedimento di condono e che la lesività delle contestazioni relative alla valutazione paesaggistica trasla sul diniego comunale di condono, quale provvedimento conclusivo del procedimento. Nel procedimento di condono edilizio, il parere dell’autorità paesaggistica, pur obbligatorio e vincolante, non conclude il procedimento: l’autorità procedente e competente a definirlo è il Comune. Poiché il diniego comunale è stato impugnato con ricorso straordinario, è venuto meno l’interesse attuale all’annullamento autonomo dell’atto endoprocedimentale. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della sopravvenienza.
Norme richiamate
art. 32 l. 326/2003
Il parere dell’autorità paesaggistica nell’ambito del procedimento di condono edilizio è obbligatorio e vincolante, ma ha natura endoprocedimentale rispetto al procedimento definito dal Comune.
art. 35 l. 47/1985
Il procedimento di condono edilizio si conclude con il provvedimento comunale; il parere paesaggistico costituisce un atto interno o endoprocedimentale della procedura.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile rilevanza della sopravvenuta carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del ricorso.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il regime ordinario dell’autorizzazione paesaggistica è distinto da quello applicabile al parere paesaggistico nel procedimento di condono edilizio.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Il regime ordinario della compatibilità paesaggistica è distinto da quello del parere reso nel procedimento di condono edilizio.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, anche quando sia obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale e non il provvedimento conclusivo della procedura.
- Il procedimento di condono edilizio è definito dal Comune, quale autorità procedente e competente ad adottare il diniego o il rilascio del titolo in sanatoria; le contestazioni concernenti il parere paesaggistico devono pertanto essere fatte valere nell’impugnazione del provvedimento comunale conclusivo.
- Quando il provvedimento comunale conclusivo del procedimento di condono viene adottato e impugnato, viene meno l’interesse attuale a ottenere l’annullamento autonomo del precedente parere paesaggistico endoprocedimentale, con conseguente improcedibilità del relativo ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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