Sentenza n. 6092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza) n. 4584, pubblicata in data 12 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso del Ministero a piani, manuali, programmi e documentazione relativi alla manutenzione della diga di Pavana
Esito
Favorevole al resistente (richiedente l’accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo: 1) violazione degli artt. 22, comma 1, lettera b), e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, sostenendo che la società richiedente non avrebbe dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la propria concessione di derivazione riguardava un diverso corso d’acqua e non sarebbe stata incisa da una riduzione della portata imputabile alla diga di Pavana; inoltre, l’istanza sarebbe stata esplorativa e i documenti non avrebbero avuto un rapporto di strumentalità necessaria con le esigenze difensive. 2) Violazione dell’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 241/1990, sostenendo che la documentazione contenesse informazioni sensibili riguardanti una infrastruttura critica, la sicurezza pubblica e nazionale, nonché informazioni tecniche, operative e industriali costituenti know-how aziendale e segreto tecnico-commerciale tutelabile ai sensi dell’art. 98 del codice della proprietà industriale. 3) Erroneità della ritenuta ostensibilità della corrispondenza relativa alle manutenzioni effettuate prima del 1° aprile 2020, in quanto contenente analisi sulla sicurezza dell’opera e documentazione progettuale riservata. Il Ministero ha aderito all’appello, mentre la società richiedente ha chiesto il rigetto, sostenendo di voler acquisire i documenti per valutare eventuali responsabilità del gestore e del Ministero connesse alle operazioni di svaso e per predisporre un’azione risarcitoria.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente l’interesse difensivo della società richiedente, poiché l’istanza individuava documenti specifici e li collegava alla necessità di accertare eventuali responsabilità del gestore della diga rispetto alle operazioni di svaso e ai pregiudizi lamentati, anche in vista di un’azione risarcitoria. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, il Collegio ha escluso che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo l’assoluta e radicale mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive. Non era quindi consentito qualificare come esplorativa la richiesta sulla base della tesi secondo cui il danno sarebbe dipeso dalle limitazioni operative imposte dal Ministero anziché dallo svaso: tale valutazione spettava al giudice dell’eventuale giudizio risarcitorio. Quanto ai limiti derivanti dalla sicurezza pubblica e dal segreto tecnico-commerciale, il Collegio ha affermato che, anche in materia di dighe e infrastrutture critiche, la compressione dell’accesso difensivo richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e grave, valutato in modo specifico e motivato. Il diniego si era invece limitato ad affermazioni generiche sulla natura critica dell’infrastruttura e sulla riservatezza dei documenti, senza indicare quali dati avrebbero arrecato un effettivo pericolo alla sicurezza né verificare concretamente le esigenze di segretezza. Anche la tutela del know-how richiede l’individuazione di informazioni determinate, suscettibili di sfruttamento economico, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e dotate di comprovata segretezza oggettiva; in mancanza, nel bilanciamento con l’accesso difensivo prevale la trasparenza. Il terzo motivo è stato respinto quale conseguenza delle medesime considerazioni. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
L’accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria con la tutela di una situazione giuridica; i limiti all’accesso devono essere applicati in modo concreto e motivato.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Quando l’accesso è esercitato per esigenze difensive, le esigenze di riservatezza possono prevalere solo se l’ostensione determina un pregiudizio concreto, attuale e grave alla sicurezza pubblica o ad altri interessi protetti.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull’accesso il giudice non deve anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio di merito, salvo l’assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
art. 98 codice della proprietà industriale
La tutela del segreto commerciale presuppone informazioni specificamente individuate, economicamente sfruttabili, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e dotate di effettiva segretezza oggettiva.
art. 11 D.M. 14 maggio 2024, n. 94
Piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta
La disciplina della sicurezza delle dighe e dei relativi piani di manutenzione non determina, da sola, l’automatica esclusione dall’accesso; occorre motivare concretamente il pregiudizio derivante dall’ostensione.
d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134
La qualificazione della diga come infrastruttura critica europea non è sufficiente, da sola, a giustificare il diniego dell’accesso senza una specifica dimostrazione del pregiudizio per la sicurezza.
art. 20243 c.c.
La società richiedente ha indicato l’accesso come funzionale alla valutazione di una possibile azione risarcitoria; il riferimento normativo è riportato nella sentenza senza ulteriori precisazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito; possono negare l’accesso per difetto di strumentalità solo quando il collegamento con le esigenze difensive sia radicalmente e assolutamente inesistente o l’istanza sia manifestamente pretestuosa.
- L’interesse all’accesso difensivo è concreto e attuale quando il richiedente individua documenti specifici e li collega alla necessità di accertare eventuali responsabilità e di predisporre o indirizzare una tutela risarcitoria, anche se il giudizio di merito non è ancora stato instaurato.
- La qualificazione di un’opera come infrastruttura critica o sensibile non comporta l’automatica sottrazione dei relativi documenti all’accesso difensivo. Il diniego deve indicare concretamente quali informazioni, se ostese, determinerebbero un pregiudizio attuale e grave alla sicurezza pubblica o nazionale e deve motivare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza.
- La tutela del know-how aziendale costituisce un limite all’accesso solo quando siano individuate informazioni determinate, suscettibili di sfruttamento economico, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettiva e comprovabile segretezza oggettiva; in difetto, nel bilanciamento con l’accesso difensivo prevale la trasparenza.
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