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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11320/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio del ne bis in idem. Sosteneva che il Tribunale aveva illegittimamente esteso l'ordine di demolizione anche a opere successive e distinte, ritenute invece oggetto di altro procedimento penale e di diverso sequestro; tali opere nuove sarebbero state ubicate in area adiacente e non sovrapposta alle originarie opere abusive, mentre il Tribunale si era basato su dichiarazioni imprecise del teste che avevano affermato un inglobamento delle vecchie opere nelle nuove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto congruente e logicamente motivato l'accertamento del Tribunale secondo cui le opere originarie erano state inglobate in una struttura successiva (simile a un capannone in ferro) e che l'ordine di demolizione deve riguardare l'intero manufatto unitario, comprendendo aggiunte e superfetazioni. La decisione è stata confermata richiamando il principio consolidato secondo cui l'obbligo di demolizione previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380/2001 mira alla restitutio in integrum e comprende le opere accessorie e successive. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive: l'obbligo è finalizzato alla restitutio in integrum e pertanto coinvolge anche opere accessorie, complementari e superfetazioni che si collegano all'abuso originario.

  • codice di procedura penale

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il giudice può imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata.

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie non emergono elementi di dolo o colpa tale da esonerare l'applicazione delle conseguenze previste.

  • Cassazione penale - giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017), Rv.268831; Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389

    Precedenti consolidati che confermano il principio secondo cui l'ordine demolitorio investe l'intero manufatto e le superfetazioni successive, in quanto funzionali o connesse all'opera abusiva originaria.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione per abusi edilizi, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, può riguardare l'intero edificio anche quando incluse aggiunte o modifiche realizzate successivamente alla condanna: il fine è la restituzione dello stato dei luoghi.
  • Il principio del ne bis in idem non impedisce l'esecuzione dell'ordine demolitorio sulle superfetazioni o su opere successive che siano intrinsecamente connesse o inglobate nel manufatto originario, poiché l'obbligo di demolire mira alla rimozione degli effetti dell'abuso iniziale anche attraverso l'eliminazione delle opere accessorie.
  • Sulle questioni di fatto (es. se le opere successive siano effettivamente 'inglobate' o distinte) il giudice di merito svolge un apprezzamento vincolante per la Cassazione salvo vizio motivazionale evidente: occorre prova tecnica circostanziata per superare l'accertamento del giudice di merito.
  • Per contrastare l'estensione dell'ordine demolitorio è necessario fornire elementi tecnici e documentali precisi (rilievi planimetrici, certificazioni catastali, perizie tecniche e fotografie) che dimostrino la separazione fisica e funzionale tra le opere oggetto della condanna e quelle successive.
  • In caso di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende salvo prova di comportamenti colposi o dolosi che giustifichino una diversa valutazione.

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