Sentenza n. 4660/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2022/102742 al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli il 15.11.2024, mai ritualmente notificato, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale e aveva fatto ingresso in Italia. La Prefettura, tuttavia, lo aveva convocato solo dopo oltre due anni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e aveva successivamente revocato il nulla osta per la sua mancata presenza alla convocazione e per la mancata sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro originario. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca per violazione delle garanzie partecipative, poiché la convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale erano stati inviati a indirizzi PEC indicati nell'istanza originaria, senza essere comunicati presso la residenza ormai stabilita in Italia; violazione delle circolari ministeriali nn. 2570/2006 e 3836/2007 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, per non avere l'amministrazione considerato la nuova attività lavorativa intrapresa con un diverso datore di lavoro; e mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal destinatario. L'amministrazione ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha escluso la tardività, ritenendo che l'invio agli indirizzi PEC originariamente indicati non fosse sufficiente a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del lavoratore, ormai entrato in Italia e residente a Napoli; la conoscenza effettiva si era verificata solo a seguito dell'accesso agli atti. La mancata comunicazione presso il domicilio fisico conosciuto dall'amministrazione aveva inoltre impedito al ricorrente e al datore di lavoro di partecipare utilmente al procedimento e di rappresentare la nuova situazione lavorativa. Nel merito, il giudice ha valorizzato l'ingresso regolare in Italia, il decorso di oltre due anni dal rilascio del nulla osta, l'inerzia dell'amministrazione nella convocazione e l'avvio, prima della conoscenza della revoca, di un rapporto di lavoro con altro datore. In presenza di tali circostanze, l'autorità avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore e la possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo, senza trasferire sul lavoratore le conseguenze del ritardo amministrativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
Nel procedimento relativo alla posizione dello straniero, l'amministrazione deve considerare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato in Italia e la possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo, quando il decorso del tempo e le sopravvenienze lavorative rendano non più attuale la situazione originaria.
circolari ministeriali nn. 2570/2006 e 3836/2007
Sono richiamate dal ricorrente come fonti procedurali rilevanti per la gestione del nulla osta e della relativa revoca; il giudice accoglie il ricorso principalmente per la violazione delle garanzie partecipative e per l'omessa valutazione della situazione lavorativa sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando uno straniero, dopo il rilascio del nulla osta e l'ingresso regolare in Italia, stabilisce nel territorio nazionale la propria residenza, la comunicazione degli atti del procedimento di revoca non può essere indirizzata soltanto ai recapiti PEC originariamente indicati nell'istanza, se l'amministrazione conosce il nuovo domicilio fisico; occorre assicurare una comunicazione idonea a rendere effettivamente conoscibili gli atti.
- La revoca del nulla osta adottata dopo un lungo periodo di inerzia amministrativa non può fondarsi automaticamente sulla mancata presentazione alla convocazione o sulla mancata stipula del contratto di soggiorno originario, quando il ritardo non sia imputabile allo straniero.
- Prima di revocare un nulla osta in una situazione maturata nel tempo, l'amministrazione deve consentire la partecipazione effettiva dell'interessato e valutare le sopravvenienze rilevanti, compreso l'avvio di un rapporto lavorativo con un diverso datore di lavoro.
- Nella valutazione della posizione dello straniero devono essere considerati, ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso ad altro titolo, la durata del soggiorno in Italia, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo, i rapporti di lavoro instaurati e la permanenza dei legami con il Paese d'origine; l'amministrazione non può irragionevolmente trasferire sul privato l'alea del tempo trascorso per effetto della propria inerzia.
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