Sentenza del 02/07/2020 n. 13508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2001 per omissione di dichiarazione di plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno. Le ricorrenti sostenevano che il terreno, secondo il PRG vigente, era in parte agricolo e in parte vincolato a sede stradale (art. 25 NTA PRG), con divieto di nuove costruzioni, e quindi non suscettibile di utilizzazione edificatoria. Contestavano inoltre la motivazione dell'avviso e della decisione di merito (omessa, insufficiente o apparente), l'utilizzo del certificato di destinazione urbanistica, e l'uso in sede contenziosa di elementi (quali l'applicazione dell'aliquota dell'8% ai fini dell'imposta di registro) come giustificazioni postume dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per carenza di autosufficienza numerosi motivi (i motivi 2-8) perché il ricorso non riportava testualmente i passi motivazionali dell'atto impositivo contestato né allegava l'atto o indicava dove era stato prodotto nel merito. Sul primo motivo, relativo alla natura edificabile del terreno, la Corte ha ritenuto il motivo infondato: ha confermato il principio secondo cui anche una limitata suscettibilità edificatoria configura "utilizzazione edificatoria" ai fini dell'assoggettamento a tassazione della plusvalenza (applicazione dell'art. 81 TUIR ratione temporis, ora art. 67). Le spese di giudizio di legittimità sono a carico delle ricorrenti (compensi liquidati in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67, 1° co., lett. b))
La Corte conferma che ai fini della tassazione delle plusvalenze la norma ricomprende i terreni suscettibili di "utilizzazione edificatoria" anche se la capacità edificatoria è limitata; non è richiesta la piena assenza di vincoli per escludere l'assoggettamento.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 (TUR), art. 20
Riferimento all'aliquota applicata ai fini dell'imposta di registro (8% per terreni edificabili) considerato dalla CTR ad abundantiam; la Corte osserva che la determinazione dell'imposta di registro, valutata in concreto sugli atti, è distinta dalla qualificazione ai fini IRPEF della plusvalenza, e non era il nucleo dell'accertamento.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, art. 42
Norme sulla motivazione e sugli elementi dell'atto impositivo richiamate nelle censure. La Corte ha evidenziato l'insufficienza di contestazione in cassazione quando non si riproducono i passi motivazionali dell'atto.
Codice Civile, art. 873 c.c.
Citato nel primo motivo in relazione alla disciplina urbanistica/diritti reali; tuttavia la decisione si fonda sul principio che una limitata edificabilità non esclude la rilevanza fiscale della plusvalenza.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1 (nn. 3 e 5)
Norme sulle ragioni di cassazione invocate (violazione di norma di diritto e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi inesaminabili per carenza di autosufficienza e per mancanza di riproduzione del contenuto motivazionale dell'atto impugnato.
Codice di Procedura Civile, art. 366 (principio di autosufficienza del ricorso)
La Corte ha applicato il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si censura la motivazione dell'atto impositivo è necessario riportarne i passi testuali o allegare l'atto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1
Norme richiamate in tema di motivazione e diritti del contribuente; impiegate dalle ricorrenti per sostenere insufficienza motivazionale dell'atto, ma non efficaci in cassazione per mancanza di riproduzione dell'atto.
Norme Tecniche di Attuazione del PRG (art. 25) - Piano Regolatore Generale Comune di Monopoli
"in esse è vietata qualunque nuova costruzione o ricostruzione ed opere di completamento, fatta eccezione per le opere relative ai servizi igienici"
Il regolamento urbanistico invocato dalle ricorrenti prevedeva divieti per aree vincolate; la Corte ha ritenuto comunque che tali vincoli non escludessero del tutto la suscettibilità edificatoria, quindi non escludessero l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in motivazione per la possibile integrazione del contributo unificato da parte delle ricorrenti; disposizione confermata dalla sentenza.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione la motivazione di un atto impositivo è necessario riprodurre testualmente nel ricorso i passi motivazionali contestati o allegare l'atto/indicare dove e quando è stato prodotto nel giudizio di merito; altrimenti la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Ai fini IRPEF la nozione di "utilizzazione edificatoria" è ampia: anche una capacità edificatoria parziale o limitata del terreno è sufficiente a far scattare l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione.
- Eventuali argomentazioni addotte dall'Amministrazione finanziaria in sede contenziosa (giustificazioni "postume") possono avere rilievo ma non sostituiscono l'obbligo di motivazione formale dell'atto impositivo; tuttavia, se la questione centrale è la natura edificabile del terreno, elementi postumi possono essere considerati accessori e non decisivi se la motivazione principale è fondata.
- La qualificazione fiscale ai fini dell'imposta di registro (es. aliquota applicata) non determina automaticamente la qualificazione ai fini IRPEF della plusvalenza; sono distinti i piani di valutazione fiscale.
- In operazioni con riferimento a vincoli urbanistici, la valutazione della suscettibilità edificatoria è fattuale e tecnico-giuridica: limitazioni e vincoli incidono sul valore e sul quantum della plusvalenza, ma non necessariamente sulla sua esistenza ai fini fiscali.
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