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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05715/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di mutuo stipulato l'8 agosto 2008, qualificato dalle parti come mutuo fondiario, per un importo complessivo di euro 115.000. I mutuatari hanno chiesto l'accertamento della natura usuraria del mutuo e la declaratoria di nullità per asserito superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo tra l'altro di riqualificare l'operazione come mutuo ipotecario. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dei mutuatari, dichiarando la nullità del contratto per superamento del limite dell'80% di finanziabilità e condannando la banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza, oltre alla sanzione ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR 22 aprile 1995, sostenendo che il limite dell'80% fosse derogabile in presenza di garanzie integrative; 2) violazione degli artt. 1419 e 1367 c.c., deducendo che, al più, avrebbe potuto configurarsi nullità parziale limitata alla sola eccedenza, con conservazione del contratto; 3) errata interpretazione del contratto e omessa considerazione della disciplina contenuta nel documento di sintesi, lamentando che la Corte d'appello avesse qualificato il mutuo in modo selettivo e illogico; 4) censura sulla regolazione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., ritenuta eccessiva e punitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB non è norma imperativa posta a presidio della validità del contratto, ma disposizione di natura prudenziale che integra l'oggetto del rapporto; di conseguenza, la sua violazione non determina nullità del mutuo fondiario né incide automaticamente sulla garanzia ipotecaria. In particolare, ha escluso che il semplice superamento della soglia di finanziabilità possa fondare una nullità testuale o virtuale del contratto.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993

    non costituisce elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario né presidio di validità del negozio; è norma di natura non imperativa, espressione di vigilanza prudenziale, la cui violazione non comporta nullità

  • delibera CICR 22 aprile 1995

    disciplina il limite di finanziabilità e le possibili estensioni con garanzie integrative, ma il suo superamento non rende nullo il mutuo

  • art. 1419 c.c.

    la Corte di cassazione esclude che nel caso prospettato operi la nullità del contratto, sicché non vi è spazio per una nullità totale da ridurre mediante sostituzione automatica

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione del contratto

    invocato dalla ricorrente a sostegno della conservazione del mutuo, ma la decisione si fonda soprattutto sull'esclusione della nullità originaria

  • art. 117, comma 8, TUB

    non ricorre una nullità testuale di protezione nel caso di superamento del limite di finanziabilità

  • art. 1418 c.c.

    esclusa la configurabilità di una nullità virtuale del mutuo per violazione del limite di finanziabilità

  • art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010

    richiamato nella decisione di appello quale sanzione applicata alla banca, ma la statuizione resta travolta dalla cassazione con rinvio

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    censurati nel quarto motivo con riferimento alla liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB ha natura prudenziale e non è norma imperativa posta a pena di nullità del contratto.
  • Il superamento della percentuale di finanziabilità non determina, di per sé, né nullità testuale né nullità virtuale del mutuo fondiario, né travolge automaticamente la garanzia ipotecaria collegata all'operazione.
  • Quando una disposizione è diretta a regolare l'assetto prudenziale del credito bancario e non il contenuto essenziale del contratto, la sua violazione non consente di dichiarare la nullità del negozio salvo espressa previsione legislativa.
  • Se il motivo fondato esclude la nullità del contratto, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono dall'esito sulla validità del rapporto e sulla regolazione delle spese.
  • La qualificazione del rapporto come mutuo fondiario non può essere sovvertita dalla sola contestazione del superamento del limite dell'80% della provvista erogabile.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiBancario e finanziarioContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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