Cassazione Civile, Ordinanza n. 05715/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di mutuo stipulato l'8 agosto 2008, qualificato dalle parti come mutuo fondiario, per un importo complessivo di euro 115.000. I mutuatari hanno chiesto l'accertamento della natura usuraria del mutuo e la declaratoria di nullità per asserito superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo tra l'altro di riqualificare l'operazione come mutuo ipotecario. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dei mutuatari, dichiarando la nullità del contratto per superamento del limite dell'80% di finanziabilità e condannando la banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza, oltre alla sanzione ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR 22 aprile 1995, sostenendo che il limite dell'80% fosse derogabile in presenza di garanzie integrative; 2) violazione degli artt. 1419 e 1367 c.c., deducendo che, al più, avrebbe potuto configurarsi nullità parziale limitata alla sola eccedenza, con conservazione del contratto; 3) errata interpretazione del contratto e omessa considerazione della disciplina contenuta nel documento di sintesi, lamentando che la Corte d'appello avesse qualificato il mutuo in modo selettivo e illogico; 4) censura sulla regolazione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., ritenuta eccessiva e punitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB non è norma imperativa posta a presidio della validità del contratto, ma disposizione di natura prudenziale che integra l'oggetto del rapporto; di conseguenza, la sua violazione non determina nullità del mutuo fondiario né incide automaticamente sulla garanzia ipotecaria. In particolare, ha escluso che il semplice superamento della soglia di finanziabilità possa fondare una nullità testuale o virtuale del contratto.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993
non costituisce elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario né presidio di validità del negozio; è norma di natura non imperativa, espressione di vigilanza prudenziale, la cui violazione non comporta nullità
delibera CICR 22 aprile 1995
disciplina il limite di finanziabilità e le possibili estensioni con garanzie integrative, ma il suo superamento non rende nullo il mutuo
art. 1419 c.c.
la Corte di cassazione esclude che nel caso prospettato operi la nullità del contratto, sicché non vi è spazio per una nullità totale da ridurre mediante sostituzione automatica
art. 1367 c.c.
principio di conservazione del contratto
invocato dalla ricorrente a sostegno della conservazione del mutuo, ma la decisione si fonda soprattutto sull'esclusione della nullità originaria
art. 117, comma 8, TUB
non ricorre una nullità testuale di protezione nel caso di superamento del limite di finanziabilità
art. 1418 c.c.
esclusa la configurabilità di una nullità virtuale del mutuo per violazione del limite di finanziabilità
art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010
richiamato nella decisione di appello quale sanzione applicata alla banca, ma la statuizione resta travolta dalla cassazione con rinvio
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
artt. 91 e 92 c.p.c.
censurati nel quarto motivo con riferimento alla liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB ha natura prudenziale e non è norma imperativa posta a pena di nullità del contratto.
- Il superamento della percentuale di finanziabilità non determina, di per sé, né nullità testuale né nullità virtuale del mutuo fondiario, né travolge automaticamente la garanzia ipotecaria collegata all'operazione.
- Quando una disposizione è diretta a regolare l'assetto prudenziale del credito bancario e non il contenuto essenziale del contratto, la sua violazione non consente di dichiarare la nullità del negozio salvo espressa previsione legislativa.
- Se il motivo fondato esclude la nullità del contratto, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono dall'esito sulla validità del rapporto e sulla regolazione delle spese.
- La qualificazione del rapporto come mutuo fondiario non può essere sovvertita dalla sola contestazione del superamento del limite dell'80% della provvista erogabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →