Sentenza n. 1359/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 l. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 20.10.2016 -OMISSIS- nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; con motivi aggiunti presentati il 5/11/2021 per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, per i motivi tutti espressi in narrativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di cittadinanza e, con motivi aggiunti, decreto di rigetto dell'istanza fondato sui pregiudizi penali di familiari stretti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo il superamento del termine di conclusione del procedimento e chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere. Nelle more, il Ministero ha adottato un decreto espresso di rigetto, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter della legge n. 91/1992 in relazione all'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per motivazione illogica e perplessa. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato su condotte estranee alla propria persona, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale; che il fratello non fosse convivente; che il figlio, maggiorenne, dovesse rispondere personalmente delle proprie azioni e fosse stato soltanto denunciato senza condanna definitiva; e che la propria lunga residenza in Italia, attività lavorativa stabile e assenza di carichi pendenti personali dimostrassero l'integrazione. Il Ministero ha difeso la legittimità dell'atto, richiamando l'ampia discrezionalità propria del procedimento di concessione della cittadinanza e la rilevanza della condotta dei familiari quale indice del contesto di integrazione e affidabilità della richiedente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale contro il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso, sebbene negativo. Ha respinto i motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un potere ampiamente discrezionale e non costituisce un diritto soggettivo; il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica di vizi quali inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, il Ministero aveva considerato globalmente i precedenti e le pendenze riguardanti il coniuge, il figlio convivente e il fratello, tra cui condanne o procedimenti concernenti falsità, guida senza patente, furto, ricettazione, uso di atto falso e sostituzione di persona. Tale quadro familiare è stato ritenuto idoneo a incidere sulla valutazione prognostica di integrazione della richiedente e di affidabilità del nucleo di appartenenza. Il riferimento ai familiari non è stato qualificato come sanzione penale per fatto altrui, ma come valutazione amministrativa del contesto sociale nel quale la richiedente vive e sviluppa la propria personalità, diretta a verificare la compatibilità dell'ingresso nella comunità nazionale con l'interesse pubblico. È stata inoltre ritenuta infondata la contestazione relativa alla non convivenza con il fratello, poiché la stessa ricorrente aveva dichiarato nell'istanza il fratello quale componente del nucleo familiare convivente. Il provvedimento non è stato ritenuto manifestamente illogico, irragionevole, sproporzionato né affetto da difetti istruttori. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale; la ricorrenza dei presupposti per la domanda non comporta automaticamente il diritto alla cittadinanza.
art. 9-ter l. 91/1992
È richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del decreto di rigetto, in relazione all'art. 3 della legge n. 241/1990; il giudice respinge la censura formulata sulla sua violazione.
art. 3 l. 241/1990
È invocato quale parametro dell'obbligo di motivazione del diniego; il giudice ritiene adeguata e non illogica la motivazione fondata sulla valutazione globale del contesto familiare.
art. 27 Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce all'Amministrazione di valutare i precedenti dei familiari come elementi del contesto sociale e dell'integrazione della richiedente, poiché il diniego non applica alla richiedente conseguenze penali per fatti altrui.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e dei familiari.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 della legge n. 91/1992, è espressione di un potere ampiamente discrezionale e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo; l'Amministrazione deve valutare prognosticamente la capacità di stabile integrazione, il rispetto dell'ordine e della sicurezza nazionale e la compatibilità tra l'interesse individuale e l'interesse pubblico all'ingresso nella comunità nazionale.
- Nel giudizio sui dinieghi di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica di inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- Nella valutazione amministrativa dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza, l'Amministrazione può considerare globalmente i precedenti e le pendenze penali di familiari stretti, quando il loro numero, natura e reiterazione siano idonei a delineare un contesto familiare incompatibile con il rispetto delle regole fondamentali della convivenza sociale.
- La valutazione dei precedenti penali dei familiari ai fini del diniego di cittadinanza non costituisce applicazione alla richiedente della responsabilità penale per fatto altrui, ma apprezzamento amministrativo del contesto familiare e sociale nel quale essa vive; pertanto non viola, di per sé, il principio di personalità della responsabilità penale.
- Quando il procedimento avviato a seguito di un'azione contro il silenzio si conclude nelle more con l'adozione di un provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il provvedimento conclusivo può essere contestato mediante motivi aggiunti.
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