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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-561/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA contro Rete Ferroviaria Italiana SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-561/19

Giurisprudenza europea62019CJ0561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito l'estensione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza: esso permane anche se la questione è posta tardi nel processo o dopo un precedente rinvio nella stessa causa. La Corte ha però dichiarato irricevibili le nuove questioni pregiudiziali del Consiglio di Stato perché prive della necessaria motivazione sulla rilevanza e sul nesso con il diritto nazionale applicabile. In sostanza, la sentenza ribadisce i limiti dell'autonomia processuale nazionale e i requisiti formali inderogabili dell'ordinanza di rinvio.

Portata dell'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale di ultima istanza e irricevibilità delle nuove questioni sollevate senza adeguata motivazione nel medesimo procedimento.

La questione giuridica

Se l'articolo 267 TFUE imponga al giudice nazionale di ultima istanza di effettuare un nuovo rinvio pregiudiziale quando una questione di interpretazione del diritto dell'Unione gli sia proposta da una parte in fase avanzata del processo o dopo un primo rinvio nella medesima causa; e se, per contro, siano ricevibili nuove questioni sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto UE quando l'ordinanza di rinvio non espone in modo preciso i motivi di rilevanza e il nesso con la normativa nazionale applicabile.

Principio di diritto

Il giudice nazionale avverso le cui decisioni non sia esperibile un ricorso interno deve adire la Corte quando la questione di diritto dell'Unione è rilevante, non è già stata interpretata dalla Corte e non presenta un'interpretazione ovvia secondo i criteri Cilfit; tale obbligo non viene meno solo perché la questione sia sollevata tardivamente da una parte o perché nel medesimo procedimento vi sia già stato un rinvio pregiudiziale. Tuttavia, il giudice può non rimettere la questione se essa è irricevibile secondo le norme processuali interne, purché rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Le ulteriori questioni sollevate nel caso di specie sono irricevibili perché l'ordinanza di rinvio non spiega in modo sufficiente la loro rilevanza né il collegamento con la normativa nazionale, e perché la Corte non è competente a interpretare la Carta sociale europea.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Articoli 2 e 3 TUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TFUE
  • Articoli 9, 16, 26, 28, 34, 56, 57, 58, 101, paragrafo 1, lettera e), 106, 151, 152, 153 e 156 TFUE
  • Carta sociale europea
  • Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
  • Decreto legislativo n. 163/2006
  • Articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006
  • Articoli 206, 210 e 217 del decreto legislativo n. 163/2006
  • Articolo 1664 del codice civile

Portata dell'obbligo di rinvio pregiudiziale e irricevibilità parziale della domanda

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nel contenzioso tra Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA, da un lato, e Rete Ferroviaria Italiana SpA, dall'altro, in materia di revisione dei prezzi di un appalto di servizi di pulizia nel settore ferroviario. La Corte affronta, da un lato, l'obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere le questioni interpretative alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE; dall'altro, la ricevibilità di nuove questioni sollevate dopo un precedente rinvio nello stesso procedimento.

Fatti e procedimento principale

RFI aveva affidato ai ricorrenti un appalto per servizi di pulizia, manutenzione del decoro e servizi accessori in stazioni, impianti, uffici e officine ferroviarie. Il contratto conteneva una clausola di revisione del prezzo difforme dall'articolo 1664 del codice civile. I ricorrenti avevano chiesto la revisione del prezzo in base all'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006, invocando l'aumento dei costi del personale, ma RFI aveva respinto la domanda.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna aveva respinto il ricorso, ritenendo non applicabile l'articolo 115 agli appalti dei settori speciali e negando altresì l'applicazione dell'articolo 1664 c.c. in ragione della clausola contrattuale derogatoria. In appello, le parti avevano contestato anche la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione e, in un primo momento, la Corte aveva già risposto con la sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑152/17), dichiarando irricevibili alcune parti del rinvio e affermando che la direttiva 2004/17 e i principi generali ad essa sottesi non ostano a norme nazionali che non prevedono la revisione periodica dei prezzi negli appalti dei settori considerati.

La prima questione: obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza

Il Consiglio di Stato chiedeva se un giudice di ultima istanza sia tenuto a rinviare nuovamente alla Corte quando una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sia sollevata da una parte solo in una fase avanzata del procedimento, dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione o dopo un precedente rinvio nella stessa causa.

La Corte ricorda che il meccanismo dell'articolo 267 TFUE è il perno del sistema giurisdizionale dell'Unione e serve a garantire l'interpretazione uniforme del diritto UE. Ribadisce che il giudice di ultima istanza è obbligato a rinviare salvo i casi classici di esonero: irrilevanza della questione, interpretazione già fornita dalla Corte oppure assenza di ragionevoli dubbi secondo la dottrina Cilfit. La Corte precisa che il fatto che vi sia già stato un primo rinvio nello stesso procedimento non elimina di per sé l'obbligo di un nuovo rinvio se permane una questione decisiva di interpretazione del diritto dell'Unione.

Limiti processuali nazionali e ruolo delle parti

La Corte esamina anche il profilo della preclusione processuale interna. Osserva che il rinvio pregiudiziale è un rimedio di cooperazione tra giudici e non un mezzo di impugnazione nelle mani delle parti: queste non possono imporre al giudice nazionale di adire la Corte né modificare il contenuto delle questioni. Tuttavia, se il diritto processuale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, rende irricevibili i nuovi motivi, il giudice nazionale può astenersi dal rinvio perché la questione non è più necessaria o rilevante ai fini della decisione.

Ne risulta il principio secondo cui il giudice di ultima istanza non è esonerato dall'obbligo di rinvio solo perché la questione sia proposta tardivamente da una parte, ma può non rinviare se la preclusione processuale interna, conforme al diritto dell'Unione, impedisce di esaminare il motivo.

La seconda e la terza questione: irricevibilità per difetto di motivazione

Le questioni ulteriori vertevano sulla compatibilità con gli articoli 2 e 3 TUE, 4, paragrafo 2, e vari articoli TFUE e della Carta, nonché con la Carta sociale europea e la Carta comunitaria dei diritti sociali, della normativa italiana che esclude la revisione dei prezzi negli appalti dei settori speciali, in particolare per contratti accessori rispetto a quelli relativi ai servizi di trasporto ferroviario.

La Corte dichiara tali questioni irricevibili perché il giudice del rinvio non ha rispettato l'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. In particolare, non ha illustrato con precisione i motivi per cui l'interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione citate sarebbe necessaria o utile per decidere la controversia, né il nesso tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile. La Corte rileva inoltre che la Carta sociale europea non rientra tra gli strumenti che essa è competente a interpretare.

Decisione e portata pratica

Il dispositivo enuncia che il giudice nazionale di ultima istanza deve rinviare alla Corte salvo i casi di irrilevanza, precedente interpretazione o evidenza dell'interpretazione corretta; tale obbligo non viene meno per il solo fatto che il procedimento abbia già generato un precedente rinvio. Resta però ferma la possibilità di non rinviare quando la questione sia irricevibile secondo il diritto processuale interno, purché siano rispettati equivalenza ed effettività.

Sul piano pratico, la sentenza conferma che la redazione dell'ordinanza di rinvio deve contenere una motivazione autonoma, precisa e completa sulla rilevanza della questione e sul collegamento con la controversia, pena l'irricevibilità. Per gli operatori, il caso ribadisce l'attenzione da riservare alle preclusioni processuali e alla correttezza tecnica dell'ordinanza di rinvio, soprattutto quando si prospettano questioni nuove in fasi avanzate del giudizio.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialeobbligo del giudice nazionale di ultima istanzaammissibilità delle questioni pregiudizialiappalti pubblici nei settori specialirevisione dei prezzi contrattuali

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