Sentenza n. 78/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2017 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2016, pubblicata in data 02/11/2017, notificata in data 03/07/2018, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, alla sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione a ricostruire la carriera considerando per intero il servizio pre-ruolo, nella stessa misura del servizio a tempo indeterminato, e a pagare le relative differenze retributive, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare l’inadempimento né fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero sulla base dell’inerzia non contestata e dell’assenza di prova dell’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore, mediante la ricostruzione integrale del servizio pre-ruolo e il pagamento delle differenze retributive, degli interessi legali e del contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali somme non fossero già state corrisposte. Ha disposto che, in caso di persistente inerzia, intervenisse quale commissario ad acta, entro gli ulteriori trenta giorni, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega. Ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento di una penalità di mora, decorrente dall’eventuale inosservanza del termine assegnato, commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, decorrente dall’eventuale scadenza del termine assegnato dal giudice.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Rileva in quanto attribuisce al giudice il potere di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione della sentenza.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza comporta la verifica della corretta e puntuale attuazione del giudicato e consente, in caso di inerzia, l’adozione di ordini esecutivi e la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dal giudicato e negato dall’amministrazione mediante un comportamento omissivo.
- L’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; essa non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, ma soltanto, entro i limiti del giudicato, sulle modalità concrete di attuazione.
- La mancata contestazione dell’inadempimento, unita all’assenza di documentazione comprovante l’esecuzione della pronuncia, consente di accertare l’inottemperanza dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine per l’esecuzione e attribuendogli facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, con decorrenza dal verificarsi dell’inottemperanza al termine specificamente assegnato dal giudice e con importo commisurato agli interessi legali sulla somma dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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