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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2528/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Errore di diritto per inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 420-bis c.p.p.): la notifica degli atti presso lo studio del difensore d'ufficio, indicato come domicilio dall'imputato prima della sua formale iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., non sarebbe idonea a provare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, in mancanza di contatti o di prova di un rapporto effettivo con il difensore; il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre il rinvio e ordinare la notifica a mani dell'imputato

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento di legittimità (Sezioni Unite n. 23948/2019) e la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 31/2017) secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è efficace solo se esiste un rapporto reale e un'assunzione di responsabilità del difensore; ha richiamato anche l'intervento normativo del comma 4‑bis dell'art. 162 c.p.p. che richiede l'assenso del difensore domiciliatario. Considerata la situazione dell'imputato (ingresso clandestino e mancanza di contatto con il difensore), la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Imperia con diversa persona fisica (ai sensi dell'art. 623 lett. b) c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale contestata: disciplina l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato; sulla base di essa l'imputato era stato condannato in primo grado

  • art. 1 legge 68/2007

    Norma richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 10‑bis del testo unico sull'immigrazione

  • art. 420‑bis c.p.p.

    Norma processuale invocata come parametro di nullità: il ricorrente deduce l'inosservanza di forme prescritte per la validità delle notifiche e delle comunicazioni di udienza

  • art. 162 c.p.p., comma 4‑bis

    "l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario"

    La disposizione limita l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, richiedendo l'assenso del difensore per evitare elezioni fittizie; la Corte la interpreta come conferma della necessità di un rapporto effettivo tra imputato e difensore per ritenere valida la conoscenza del processo

  • art. 161 e art. 163 c.p.p. (richiamati dalla giurisprudenza costituzionale)

    Questioni relative alla notifica dell'atto introduttivo e alle condizioni di validità della notifica in presenza di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; la Corte Costituzionale ha sottolineato l'esigenza di verificare l'effettività del rapporto tra imputato e difensore

  • Corte Cost. sent. n. 31/2017

    Interpretazione costituzionale che richiede la prova dell'effettivo rapporto tra imputato e difensore domiciliatario per dedurre la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato

  • S.U. Cassazione penale n. 23948/2019

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantisce di per sé la conoscenza del processo: l'elezione deve essere seria e reale

  • art. 623 lett. b) c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento, di disporre il rinvio per nuovo giudizio a diversa persona fisica; applicata per il rinvio al Giudice di pace di Imperia con diverso giudice

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Norma che consente la presentazione di requisitoria e conclusioni in forma scritta nei termini emergenti dal procedimento; citata rispetto agli atti del pubblico ministero e del difensore nelle fasi del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a far valere la conoscenza del procedimento: occorre dimostrare un rapporto effettivo e, per il difensore d'ufficio, preferibilmente l'assenso previsto dall'art. 162 comma 4‑bis c.p.p.
  • Le notifiche presso lo studio del difensore nominato d'ufficio possono essere inefficaci se mancano prove di contatti o di comunicazione tra difensore e imputato; in tali casi la nullità può essere rilevante e determinare l'annullamento della pronuncia
  • Il giudice di merito, se vi sono dubbi sull'effettiva ricezione dell'avviso da parte dell'imputato, dovrebbe valutare la necessità di disporre il rinvio dell'udienza e ordinare la notifica personale dell'avviso di fissazione dell'udienza
  • La tutela processuale dell'imputato straniero o irregolare richiede attenzione particolare: elezioni di domicilio frettolose o formali possono risultare inidonee e compromettere la regolarità del giudizio
  • In via preventiva, per evitare impugnazioni, le parti e l'autorità procedente dovrebbero acquisire e documentare l'assenso del difensore domiciliatario quando il domicilio è eletto presso un difensore d'ufficio, o prediligere forme di notifica dirette e certe all'imputato

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