Sentenza n. 142/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 863/2023 in data 20 dicembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 863/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta del Docente, € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, per gli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Ha chiesto anche la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito Territoriale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il Collegio ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione il 3 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Il Ministero è stato condannato a compiere gli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, attribuendo alla ricorrente le somme spettanti tramite la Carta del Docente secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da una decisione giurisdizionale ineseguita.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato l’avvenuta scadenza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato del Tribunale di Parma quale parametro per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La prova del passaggio in giudicato della pronuncia e dell’inadempimento dell’amministrazione, unitamente alla mancata contestazione da parte dell’amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando dagli atti risultino con chiarezza gli adempimenti dovuti.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l’esperimento dell’ottemperanza presuppone anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale da eseguire.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale, salvo quanto diversamente stabilito dal giudice.
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