Cassazione Civile, Ordinanza n. 08395/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia riguardava un fondo rurale del quale un gruppo di eredi rivendicava la titolarità e chiedeva il rilascio dello stacco di terreno detenuto da altri soggetti, oltre al risarcimento del danno. I convenuti originari avevano opposto l'esistenza di un diritto di enfiteusi e, in via riconvenzionale, avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione del fondo. Il Tribunale aveva accolto l'usucapione; la Corte d'appello di Palermo aveva invece riformato la decisione, rigettando la domanda di usucapione e quella di rilascio. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita mutatio libelli in appello, poiché gli appellanti avevano chiesto il rilascio del bene pro quota solo in secondo grado; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse/legittimazione degli appellanti, con conseguente preteso accoglimento della domanda di usucapione; 3) violazione degli artt. 1140 e 1159 c.c. e degli artt. 115, 116 e 253 c.p.c., sostenendo che dal 1978 le convenute avessero posseduto il fondo come proprietarie. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che la Corte d'appello avesse qualificato l'azione come rivendicazione e non come petizione di eredità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. I primi due motivi del ricorso principale sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse, poiché la domanda di rilascio era stata comunque rigettata e l'eventuale accoglimento delle censure non avrebbe arrecato utilità alla ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità: la Corte ha ribadito che la coltivazione o la mera attività materiale sul fondo non bastano, da sole, a provare il possesso utile per usucapione, occorrendo elementi univoci dell'esercizio uti dominus; tale apprezzamento spetta al giudice di merito. Anche il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne il risultato. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
È richiamato per escludere l'utilità della censura, poiché il rigetto della domanda avversaria rende irrilevante la dedotta novità della domanda in appello.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire o a impugnare deve sussistere in concreto; se la domanda contro la ricorrente è comunque rigettata, la censura sul difetto di legittimazione/interesse della controparte è inammissibile per carenza di utilità.
artt. 1140 c.c. e 1159 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'intervenuto possesso ad usucapionem; la Corte ribadisce che la prova del possesso utile richiede elementi univoci e non può desumersi dalla sola coltivazione del fondo.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione di tali norme non può essere dedotta per censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto.
art. 253 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale, ma la Corte lo tratta nell'ambito della critica inammissibile alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 112 c.p.c.
La censura incidentale è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi; non basta lamentare il diverso esito della qualificazione dell'azione se non si aggredisce il ragionamento giuridico effettivamente svolto dalla Corte territoriale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Lo scrutinio di inammissibilità va compiuto motivo per motivo e al momento della decisione; se il motivo è manifestamente infondato secondo orientamenti consolidati, la Corte può dichiararne l'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale e di quella incidentale.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: una censura è inammissibile se, anche ove accolta, non produrrebbe alcun vantaggio pratico per la parte ricorrente.
- In sede di cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del compendio probatorio; la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito alle prove un valore giuridico diverso da quello stabilito dalla legge.
- Ai fini dell'usucapione, la coltivazione o l'uso materiale del fondo non sono di per sé sufficienti: occorrono elementi univoci dai quali desumere un possesso esercitato uti dominus per il tempo richiesto.
- La qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se il motivo aggredisce la reale ratio decidendi e non si limita a contestare il mero risultato finale.
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