Cassazione Penale, Sentenza n. 35324/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di correlazione tra l'addebito e la sentenza alla luce della sentenza Corte cost. n.175/2022, cioè la pretesa che l'imputazione fosse riferita solo alle ritenute indicate nella dichiarazione annuale (mod. 770) - fattispecie oggi non più penalmente rilevante - e quindi indeterminatezza dell'imputazione e compromissione del diritto di difesa; 2) insufficienza della prova dell'effettivo rilascio e consegna ai dipendenti delle certificazioni uniche (CU), essendo la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e la presenza delle ritenute nelle dichiarazioni dei sostituiti inidonee a dimostrare la materiale consegna delle certificazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Ha ritenuto infondate le censure sulla correlazione tra accusa e sentenza (primo motivo), giudicando l'imputazione sufficientemente 'aperta' e riferibile anche alla fattispecie oggi penalmente rilevante (ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti). Sul punto probatorio (secondo motivo) ha invece accolto il ricorrente: la trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia e la mera presenza delle ritenute nelle dichiarazioni dei lavoratori non costituiscono prova certa della materiale consegna delle certificazioni ai sostituiti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio al fine di accertare, con nuovi e adeguati accertamenti, se le ritenute omesse si riferiscano effettivamente a certificazioni effettivamente rilasciate e se superino la soglia di punibilità.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
La Corte ha interpretato l'articolo alla luce della sentenza Corte cost. n.175/2022: la norma punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (e non il solo inserimento nella dichiarazione annuale del sostituto)
d.P.R. n. 322/1998, art. 4 commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies
Prevede adempimenti distinti: la trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate e il rilascio materiale delle certificazioni ai sostituiti sono obblighi diversi e non equipollenti
Sentenza Corte costituzionale n. 175/2022
Ha parzialmente dichiarato l'illegittimità di taluni aspetti della disciplina precedente, limitando la rilevanza penale dell'art.10-bis alle ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti
art. 516 cod. proc. pen. e art. 522 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare la correlazione tra imputazione e condanna e la presunta nullità dell'atto di imputazione; la Cassazione ha ritenuto tali censure infondate nel caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 18214/07.03.2024 - Chichikov; Sez. 3, n. 25987/13.07.2020 - Ravasi; Sez. U, n. 24782/22.03.2018 - Macerata)
Le pronunce richiamate confermano che, ai fini dell'art.10-bis, non è sufficiente la sola formazione o trasmissione telematica delle certificazioni: occorre la loro esternazione e materiale consegna ai destinatari o un'equivalente prova dell'effettiva conoscenza da parte dei sostituiti
Massime di principio
- Dopo la decisione della Corte costituzionale n.175/2022, per integrare il reato di cui all'art.10-bis è necessario che le ritenute risultino da certificazioni effettivamente rilasciate e consegnate ai sostituiti; la trasmissione telematica all'Agenzia non è di per sé sufficiente
- Un'imputazione formulata in termini 'aperti' può essere comunque valida se, alla luce della normativa vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, riesce a ricomprendere le fattispecie poi riconosciute penalmente rilevanti; ciò evita la nullità automatica dell'atto ove la fattispecie penalmente rilevante sia comunque configurabile
- La prova dell'avvenuto rilascio/consegna delle certificazioni ai sostituiti grava sulla pubblica accusa: occorrono elementi diretti (es. copie originali sottoscritte, ricevute di consegna, dichiarazioni dei destinatari con specificità, documentazione degli intermediari che attestino acquisizione dai lavoratori) o elementi logici che escludano il dubbio ragionevole
- La presenza delle ritenute nelle dichiarazioni dei redditi dei sostituiti o la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia possono essere indizi utili, ma non sostituiscono la prova dell'effettiva consegna; l'accesso al 'cassetto fiscale' dimostra solo che i dati sono presenti nell'archivio telematico
- In casi di prova insufficiente sull'elemento materiale del rilascio delle certificazioni, la sentenza può essere annullata con rinvio per nuovi accertamenti: il giudice di merito deve compiere indagini supplementari evitando inferenze conjecturali
- Operativamente, per difendersi o per a completare l'accertamento, è utile raccogliere immediatamente: copie originali delle CU, ricevute di consegna o attestazioni di consegna, dichiarazioni dei lavoratori con dati temporali e modalità di ricezione, documentazione degli intermediari (CAF/patronati) e log telematici che dimostrino effettive consegne o accessi
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