Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35324/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di correlazione tra l'addebito e la sentenza alla luce della sentenza Corte cost. n.175/2022, cioè la pretesa che l'imputazione fosse riferita solo alle ritenute indicate nella dichiarazione annuale (mod. 770) - fattispecie oggi non più penalmente rilevante - e quindi indeterminatezza dell'imputazione e compromissione del diritto di difesa; 2) insufficienza della prova dell'effettivo rilascio e consegna ai dipendenti delle certificazioni uniche (CU), essendo la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e la presenza delle ritenute nelle dichiarazioni dei sostituiti inidonee a dimostrare la materiale consegna delle certificazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Ha ritenuto infondate le censure sulla correlazione tra accusa e sentenza (primo motivo), giudicando l'imputazione sufficientemente 'aperta' e riferibile anche alla fattispecie oggi penalmente rilevante (ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti). Sul punto probatorio (secondo motivo) ha invece accolto il ricorrente: la trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia e la mera presenza delle ritenute nelle dichiarazioni dei lavoratori non costituiscono prova certa della materiale consegna delle certificazioni ai sostituiti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio al fine di accertare, con nuovi e adeguati accertamenti, se le ritenute omesse si riferiscano effettivamente a certificazioni effettivamente rilasciate e se superino la soglia di punibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ha interpretato l'articolo alla luce della sentenza Corte cost. n.175/2022: la norma punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (e non il solo inserimento nella dichiarazione annuale del sostituto)

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 4 commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies

    Prevede adempimenti distinti: la trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate e il rilascio materiale delle certificazioni ai sostituiti sono obblighi diversi e non equipollenti

  • Sentenza Corte costituzionale n. 175/2022

    Ha parzialmente dichiarato l'illegittimità di taluni aspetti della disciplina precedente, limitando la rilevanza penale dell'art.10-bis alle ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti

  • art. 516 cod. proc. pen. e art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la correlazione tra imputazione e condanna e la presunta nullità dell'atto di imputazione; la Cassazione ha ritenuto tali censure infondate nel caso concreto

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 18214/07.03.2024 - Chichikov; Sez. 3, n. 25987/13.07.2020 - Ravasi; Sez. U, n. 24782/22.03.2018 - Macerata)

    Le pronunce richiamate confermano che, ai fini dell'art.10-bis, non è sufficiente la sola formazione o trasmissione telematica delle certificazioni: occorre la loro esternazione e materiale consegna ai destinatari o un'equivalente prova dell'effettiva conoscenza da parte dei sostituiti

Massime di principio

  • Dopo la decisione della Corte costituzionale n.175/2022, per integrare il reato di cui all'art.10-bis è necessario che le ritenute risultino da certificazioni effettivamente rilasciate e consegnate ai sostituiti; la trasmissione telematica all'Agenzia non è di per sé sufficiente
  • Un'imputazione formulata in termini 'aperti' può essere comunque valida se, alla luce della normativa vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, riesce a ricomprendere le fattispecie poi riconosciute penalmente rilevanti; ciò evita la nullità automatica dell'atto ove la fattispecie penalmente rilevante sia comunque configurabile
  • La prova dell'avvenuto rilascio/consegna delle certificazioni ai sostituiti grava sulla pubblica accusa: occorrono elementi diretti (es. copie originali sottoscritte, ricevute di consegna, dichiarazioni dei destinatari con specificità, documentazione degli intermediari che attestino acquisizione dai lavoratori) o elementi logici che escludano il dubbio ragionevole
  • La presenza delle ritenute nelle dichiarazioni dei redditi dei sostituiti o la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia possono essere indizi utili, ma non sostituiscono la prova dell'effettiva consegna; l'accesso al 'cassetto fiscale' dimostra solo che i dati sono presenti nell'archivio telematico
  • In casi di prova insufficiente sull'elemento materiale del rilascio delle certificazioni, la sentenza può essere annullata con rinvio per nuovi accertamenti: il giudice di merito deve compiere indagini supplementari evitando inferenze conjecturali
  • Operativamente, per difendersi o per a completare l'accertamento, è utile raccogliere immediatamente: copie originali delle CU, ricevute di consegna o attestazioni di consegna, dichiarazioni dei lavoratori con dati temporali e modalità di ricezione, documentazione degli intermediari (CAF/patronati) e log telematici che dimostrino effettive consegne o accessi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.