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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20953/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sinistro stradale mortale avvenuto nel Comune di Treviglio: il conducente di un'autovettura, percorrendo una via urbana, avrebbe perso il controllo del mezzo per colpa, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, uscendo di carreggiata e impattando contro un albero; nel sinistro moriva il passeggero. La Corte d'appello aveva confermato la condanna per omicidio stradale. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva, da un lato, erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione delle prove e interruzione del nesso causale per il mancato uso delle cinture di sicurezza: si contestavano la velocità del veicolo, le condizioni atmosferiche e si sosteneva che la mancata cintura da parte della persona offesa avrebbe interrotto il nesso causale, trattandosi di condotta eccezionale e imprevedibile. Dall'altro lato, si lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p., assumendo un concorso di colpa della vittima per non aver indossato la cintura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in larga parte assertivi e riproduttivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi aspecifici ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre osservato che le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle fonti di prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto al nesso causale e alla cintura di sicurezza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il conducente deve esigere che il passeggero indossi la cintura e, in caso di rifiuto, può rifiutare il trasporto o non iniziare la marcia; inoltre, il dedotto mancato uso della cintura non era stato comunque dimostrato e non escludeva la responsabilità del conducente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 140 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma del codice della strada richiamata come regola cautelare violata dal conducente

  • art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma del codice della strada richiamata come regola cautelare violata dal conducente

  • art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma del codice della strada richiamata come regola cautelare violata dal conducente

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    richiamato quale possibile attenuante per il concorso di colpa della persona offesa

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è generico, ma anche quando non c'è correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a base dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una nuova lettura dei fatti, essendo riservato al giudice di merito l'apprezzamento dell'affidabilità delle fonti di prova.
  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione consiste nel verificare completezza, logicità e corretto uso delle regole inferenziali, non nel sostituire una diversa valutazione del merito.
  • In tema di sinistro stradale, il conducente deve esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, se questi rifiuta, deve rifiutare il trasporto o non iniziare la marcia; la mera allegazione del mancato uso della cintura da parte del trasportato non esclude di per sé la responsabilità del conducente.
  • La deduzione del concorso colposo della vittima o dell'interruzione del nesso causale deve essere supportata da un puntuale accertamento fattuale; in difetto, la censura non può incidere sulla conferma della responsabilità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàInutilizzabilità della prova

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