Sentenza n. 68/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 1219/2025 emessa in data 19 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 1219/2025, relativa all'accredito di 2.500 euro sulla carta elettronica per la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 1219/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 20 marzo 2025 e il ricorso, notificato l'8 ottobre 2025, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito depositando soltanto documentazione relativa al pagamento delle spese legali in favore del difensore distrattario, senza dimostrare l'adempimento dell'obbligo principale derivante dalla sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo di dare integrale esecuzione alla pronuncia, avendo provveduto soltanto al pagamento delle spese legali. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni per provvedere in via sostitutiva e senza compenso aggiuntivo. Il giudice ha ritenuto non necessario fissare un'astreinte, poiché la nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza diretta a conseguire l'adempimento di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica del regime del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione obbligata e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma di modifica dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile, una volta notificata la decisione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, quando l'amministrazione non abbia adempiuto integralmente agli obblighi accertati dal giudicato.
- Il pagamento delle sole spese legali non integra l'esecuzione integrale di una sentenza che abbia imposto anche il pagamento della somma principale dovuta al ricorrente.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione obbligata e prevedendo la facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La nomina di un dirigente dell'amministrazione obbligata quale commissario ad acta può avvenire senza compenso aggiuntivo quando l'attività sostitutiva rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti Pinto.
- La fissazione di una penalità di mora non è necessaria quando la nomina del commissario ad acta costituisca, nel caso concreto, una misura sufficiente ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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