Cassazione Penale, Sentenza n. 26803/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la gravità indiziaria, il pericolo di reiterazione del reato e la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP di Locri per violazione della normativa sulla detenzione di armi. La difesa contestava: (i) la presunta manifesta illogicità della motivazione relativa al pericolo di reiterazione (art. 125, comma 3 in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la "passione venatoria" non era stata accertata e che non era dimostrato come il ricorrente avrebbe potuto procurarsi altre armi; (ii) l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. e la mancata valutazione del criterio di adeguatezza della misura cautelare, ritenendo che misure meno afflittive avrebbero potuto essere sufficienti.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame: il pericolo di reiterazione è stato valutato nel quadro del contesto familiare criminoso (altre persone della famiglia trovate in possesso di armi), unito al fatto che il ricorrente è stato trovato con 8,62 grammi di cocaina suddivisa in dosi, e alla comprovata assenza di rispetto delle prescrizioni di legge. Tali elementi, combinati, giustificano la probabilità concreta che il ricorrente possa detenere o portare armi illegalmente in futuro; le misure meno afflittive sarebbero inidonee a prevenire tale rischio. Pertanto la conferma degli arresti domiciliari è stata ritenuta adeguata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (rigetto del ricorso).
Norme richiamate
art. 125 c.p.p., comma 3
La censura alla motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 è stata ritenuta infondata: il Collegio ha valutato la motivazione del Tribunale del riesame come coerente e sufficiente rispetto all'accertata gravità indiziaria e alla deduzione del pericolo di reiterazione.
art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato dalla difesa nella doglianza sulla motivazione; il Collegio non ha ravvisato violazione o applicazione erronea della norma, confermando che la valutazione degli elementi probatori è stata logica e fondata.
art. 275 c.p.p., comma 2 (e art. 275 in generale)
La norma sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura è stata applicata dal Collegio: è stata ritenuta congrua la scelta degli arresti domiciliari dopo aver valutato l'inidoneità delle misure meno afflittive a prevenire il concreto pericolo di reiterazione, tenuto conto del contesto familiare e degli elementi probatori emergenti.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione può essere valutato anche in base al contesto familiare e alla condotta altrui dei conviventi quando ciò rende ragionevolmente probabile l'accesso a strumenti del reato (es. armi) da parte dell'indagato.
- La presenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti (es. detenzione di stupefacenti) nel medesimo procedimento può aggravare il quadro probabilistico e superare la presunzione di non recidività dell'indagato.
- La mancata dimostrazione puntuale di "come" l'indagato procurerebbe nuove armi può essere compensata da elementi indiziari complessivi (vasta disponibilità familiare di armi, assenza di titoli autorizzativi, precedenti comportamenti di inosservanza delle norme).
- Il criterio di adeguatezza della misura cautelare richiede che il giudice valuti e motivi perché misure meno afflittive sarebbero insufficienti; tale valutazione deve essere concreta e riferita al rischio di reiterazione, ma non necessita di dimostrazione matematica dell'accesso futuro alle armi.
- In caso di impugnazione, la difesa deve proporre elementi concreti che dimostrino l'inefficacia della ricostruzione probatoria (es. prova documentale dell'assenza di armi nella sfera familiare, misure di prevenzione alternative efficaci, garanzie di controllo) per avere chance di ottenere la modifica o la revoca della misura cautelare.
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