Cassazione Civile, Ordinanza n. 33904/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente l’illegittima detrazione dell’imposta su acquisti di telefoni cellulari effettuati da una società ritenuta cartiera, poi rivenduti senza corretto assolvimento dell’IVA. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non provata, nemmeno per presunzioni, la consapevolezza della società acquirente circa la frode del cedente e valorizzando elementi ritenuti idonei a escludere la mala fede. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2727 c.c., per non avere la CTR valutato gli indizi posti a base dell’accertamento e per aver richiesto una prova troppo rigorosa, e omesso esame di fatti decisivi relativi alla struttura cartieristica del fornitore, ai volumi di acquisti/vendite sottocosto, all’assenza di dipendenti e beni strumentali, all’omesso versamento dell’IVA e al vantaggio economico della società acquirente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR perché non ha applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere della prova: in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia del fornitore e sulla frode IVA, spetta al Fisco dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario anche per presunzioni, e poi al contribuente provare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza. La CTR ha errato nel trascurare tali indici e nel valorizzare circostanze prive di decisività, come la regolarità contabile, il pagamento bancario delle fatture e l’asserita assenza di vantaggio economico. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA presuppone l’effettiva esistenza dell’operazione; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti la detrazione è, in linea di principio, esclusa.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
L’IVA versata a fronte di fatture per operazioni inesistenti è considerata fuori dal meccanismo fisiologico della detrazione.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
L’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni in materia IVA.
art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
Per le imposte dirette è ammesso il ricorso a presunzioni per fondare l’accertamento.
art. 2697 c.c.
Dopo la prova presuntiva dell’Ufficio sulla frode e sulla consapevolezza del cessionario, si sposta sul contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi o la propria buona fede.
art. 2727 c.c.
Gli elementi indiziari possono integrare una presunzione semplice idonea a sostenere la pretesa erariale.
art. 2729 c.c.
La valutazione degli indizi deve avvenire secondo gravità, precisione e concordanza, esaminandoli singolarmente e nel loro complesso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione e falsa applicazione di legge dedotta dall’Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di fatti decisivi dedotta dall’Agenzia.
Massime di principio
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni e mediante elementi oggettivi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova dell’Ufficio può essere integrata da indizi quali l’assenza di struttura organizzativa del fornitore, la sua natura di cartiera, l’omesso versamento dell’IVA, i volumi anomali di operazioni e le condizioni economiche incongrue dell’affare.
- Una volta raggiunta questa prova presuntiva, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della fatturazione o dei pagamenti.
- Nel giudizio tributario, il giudice di merito deve valutare gli indizi dell’accertamento secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, considerando il materiale probatorio nel suo complesso; l’omessa considerazione di indizi tipici idonei a fondare la presunzione integra vizio di diritto censurabile in cassazione.
- L’eventuale pagamento tracciato delle fatture o la mera regolarità contabile non escludono di per sé la partecipazione a una frode IVA, poiché sono circostanze compatibili con l’operazione soggettivamente inesistente.
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