Sentenza del 03/04/2019 n. 707 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - ricavi contabilizzati - ricavi presumibili dai dati di anagrafe tributaria - discordanza - presunzione semplice - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che anche uno scostamento rilevante tra i ricavi dichiarati e quelli stimati sulla base dei dati dell'Anagrafe tributaria costituisce una presunzione semplice. Pertanto, tale elemento non è sufficiente, da solo, a sostenere un accertamento fiscale: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l'irregolarità fiscale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sulla discordanza tra i ricavi contabilizzati e dichiarati e quelli presumibilmente realizzati, determinati dall'Amministrazione finanziaria mediante l'utilizzo dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria. La censura riguardava il valore probatorio attribuito a tale scostamento, ritenuto insufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati.
Norme richiamate
Principi in materia di presunzioni semplici nel diritto tributario
elementi gravi, precisi e concordanti
La discordanza tra i ricavi dichiarati e quelli presumibili costituisce soltanto un indizio. Per fondare legittimamente l'accertamento, l'indizio deve essere corroborato da ulteriori elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- La mera differenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli ricavati dalle banche dati fiscali non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi occultati.
- Anche uno scostamento quantitativamente rilevante può avere valore soltanto indiziario e deve essere valutato insieme ad altri elementi concreti.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento indicando gli ulteriori fatti o documenti che rendono attendibile la presunzione di maggiori ricavi.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento se esso si fonda esclusivamente su elaborazioni statistiche o dati dell'Anagrafe tributaria privi di riscontri ulteriori.
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