Sentenza n. 3339/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. IV bis, 4 maggio 2023, n. 7616/2023, nel giudizio iscritto con R.G.N. 391/2022, con la quale è stata accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue; nonché per il reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità, dell’atto del 4 febbraio 2025 con cui il Direttore Generale “per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” - nella qualità di commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza resa dal Tar Lazio, sez. IV bis n.7616/2023 – ha rigettato l’istanza dell’1 luglio 2020 con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziali ivi inclusi ove occorra: il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, del 31 gennaio 2025 prot. AOODGINTCO n. 1380; la nota del 16 dicembre 2024 numero 17575 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca Direzione Generale della Internazionalizzazione ha avviato un procedimento di accertamento ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ed ha rivolto richieste di chiarimenti e documenti alla ricorrente; la nota del 30 gennaio 2025 numero 1302 del MUR alle richieste di cui alla nota del 16 dicembre 2024; la nota del 6 febbraio 2025 numero 1741 con la quale il MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca Direzione Generale della Internazionalizzazione ha proceduto con l’accertamento già avviato ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e sollecitato nuovamente la ricorrente a rendere quanto già richiesto con le precedenti note.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14821/2025, che aveva annullato il diniego del Commissario ad acta e ordinato il riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza deducendo l'inesecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14821 del 28 luglio 2025, con la quale era stato accolto il reclamo contro il diniego del Commissario ad acta del 4 febbraio 2025 ed era stato ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania, valutando anche l'eventuale assegnazione di misure compensative. Il ricorso depositato il 9 settembre 2025 non risultava notificato all'Avvocatura dello Stato, titolare del patrocinio dell'Amministrazione. Inoltre, la sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza era stata sospesa in appello con ordinanza n. 3784 del 17 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, qualificando il giudizio come improcedibile per il venir meno del presupposto di esecutività del titolo. Ai sensi dell'art. 112 c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione di sentenze esecutive; la sospensione in appello della sentenza n. 14821/2025 ha quindi impedito di procedere alla sua esecuzione. Il Collegio ha rilevato anche il difetto di contraddittorio derivante dalla mancata notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato, ma ha deciso la controversia sulla base della sopravvenuta sospensione del titolo. Le spese sono state compensate per l'assenza di attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza è limitata all'esecuzione di sentenze esecutive; la sospensione della sentenza in appello fa venir meno il presupposto per la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del reclamo contro l'atto adottato dal commissario ad acta, ma non costituisce la ragione decisiva della presente pronuncia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo; se la sentenza della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza viene sospesa in appello, viene meno il presupposto dell'azione e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
- La sospensione in appello della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza impedisce al giudice dell'esecuzione di ordinare o imporre attività amministrative conformative fondate su quel titolo fino alla cessazione della sospensione.
- La mancata notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato, quando essa rappresenta e difende l'amministrazione, determina un difetto di contraddittorio; tuttavia, ove sopravvenga il venir meno dell'esecutività del titolo, il giudizio può essere definito per improcedibilità sulla base di tale circostanza assorbente.
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