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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10414/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto, da parte del G.i.p., dell'istanza di revoca del sequestro preventivo riguardante le aziende e i beni aziendali nella disponibilità di Ciro Morrone. Sostengono che il Tribunale ha equivocato la natura dell'atto d'appello, ritenendo la questione di competenza del giudice dell'esecuzione per profili di natura amministrativa/gestoria, mentre l'istanza aveva per oggetto la revoca della misura cautelare reale; deducono altresì violazione di legge (art. 322-bis c.p.p.), carenza assoluta di motivazione sull'oggetto dell'appello e erronea considerazione della richiesta subordinata di sostituzione del sequestro con il controllo giudiziario ex art. 3 L. n. 199/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondato l'errore di diritto: l'istanza impugnata era una richiesta di revoca del sequestro preventivo (con richiesta subordinata di controllo giudiziario) e non un mero atto gestorio di competenza del giudice dell'esecuzione. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Matera per nuovo esame, lasciando impregiudicate le determinazioni nel merito e assorbendo le altre censure. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi gravi della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina del sequestro e delle istanze di revoca; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente qualificato come inammissibile un appello volto alla revoca del sequestro, violando la corretta applicazione delle regole procedurali riguardanti il sequestro preventivo

  • art. 603-bis cod. pen.

    Fatto-reato contestato nel procedimento di merito e richiamato per contestualizzare la misura cautelare reale; non muta la natura della richiesta di revoca del sequestro

  • art. 3 L. n. 199/2016

    Norma che prevede il controllo giudiziario quale misura alternativa rispetto al sequestro per i reati di cui all'art. 603-bis; la Corte rileva che una richiesta subordinata di sostituzione con il controllo giudiziario non modifica la qualificazione principale dell'istanza come domanda di revoca del sequestro

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato procedimentalmente per i limiti della motivazione e della esposizione dei motivi nel ricorso, la Corte ha valutato le censure nei termini strettamente necessari per la decisione

Massime di principio

  • Un'appello volto alla revoca di un sequestro preventivo conserva natura di impugnazione cautelare reale e deve essere deciso dal giudice dell'appello cautelare, non ritenuto automaticamente di competenza del giudice dell'esecuzione per mere ragioni gestorie o di conservazione del bene
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello può essere annullata in Cassazione se deriverà da un errore di qualificazione della natura dell'istanza o da violazione di legge; la Corte di Cassazione interviene su questioni di diritto e su vizi radicali della motivazione
  • La presenza, nell'istanza, di una richiesta subordinata di sostituzione del sequestro con il controllo giudiziario (ex L. n. 199/2016) non fa perdere alla domanda la sua natura principale di revoca del sequestro e non legittima automaticamente il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità per incompetenza
  • In cassazione in materia cautelare l'ammissione del ricorso è limitata a violazioni di legge e a vizi della motivazione tali da renderla incomprensibile; pertanto i motivi devono essere formulati con riferimento giuridico chiaro e cogente
  • Se il giudice di appello ha errato nella qualificazione della domanda, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, poiché il corretto accertamento della competenza incide sulla valutazione della domanda nel merito

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