Cassazione Penale, Sentenza n. 10414/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto, da parte del G.i.p., dell'istanza di revoca del sequestro preventivo riguardante le aziende e i beni aziendali nella disponibilità di Ciro Morrone. Sostengono che il Tribunale ha equivocato la natura dell'atto d'appello, ritenendo la questione di competenza del giudice dell'esecuzione per profili di natura amministrativa/gestoria, mentre l'istanza aveva per oggetto la revoca della misura cautelare reale; deducono altresì violazione di legge (art. 322-bis c.p.p.), carenza assoluta di motivazione sull'oggetto dell'appello e erronea considerazione della richiesta subordinata di sostituzione del sequestro con il controllo giudiziario ex art. 3 L. n. 199/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondato l'errore di diritto: l'istanza impugnata era una richiesta di revoca del sequestro preventivo (con richiesta subordinata di controllo giudiziario) e non un mero atto gestorio di competenza del giudice dell'esecuzione. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Matera per nuovo esame, lasciando impregiudicate le determinazioni nel merito e assorbendo le altre censure. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi gravi della motivazione.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina del sequestro e delle istanze di revoca; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente qualificato come inammissibile un appello volto alla revoca del sequestro, violando la corretta applicazione delle regole procedurali riguardanti il sequestro preventivo
art. 603-bis cod. pen.
Fatto-reato contestato nel procedimento di merito e richiamato per contestualizzare la misura cautelare reale; non muta la natura della richiesta di revoca del sequestro
art. 3 L. n. 199/2016
Norma che prevede il controllo giudiziario quale misura alternativa rispetto al sequestro per i reati di cui all'art. 603-bis; la Corte rileva che una richiesta subordinata di sostituzione con il controllo giudiziario non modifica la qualificazione principale dell'istanza come domanda di revoca del sequestro
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato procedimentalmente per i limiti della motivazione e della esposizione dei motivi nel ricorso, la Corte ha valutato le censure nei termini strettamente necessari per la decisione
Massime di principio
- Un'appello volto alla revoca di un sequestro preventivo conserva natura di impugnazione cautelare reale e deve essere deciso dal giudice dell'appello cautelare, non ritenuto automaticamente di competenza del giudice dell'esecuzione per mere ragioni gestorie o di conservazione del bene
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello può essere annullata in Cassazione se deriverà da un errore di qualificazione della natura dell'istanza o da violazione di legge; la Corte di Cassazione interviene su questioni di diritto e su vizi radicali della motivazione
- La presenza, nell'istanza, di una richiesta subordinata di sostituzione del sequestro con il controllo giudiziario (ex L. n. 199/2016) non fa perdere alla domanda la sua natura principale di revoca del sequestro e non legittima automaticamente il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità per incompetenza
- In cassazione in materia cautelare l'ammissione del ricorso è limitata a violazioni di legge e a vizi della motivazione tali da renderla incomprensibile; pertanto i motivi devono essere formulati con riferimento giuridico chiaro e cogente
- Se il giudice di appello ha errato nella qualificazione della domanda, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, poiché il corretto accertamento della competenza incide sulla valutazione della domanda nel merito
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