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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12132/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP che, pur avendo ascritto all'imputato anche il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. n.285/1992, non aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 Cod. strada. Il ricorrente deduceva violazione di legge per tale omissione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 12316/2002) secondo cui la sospensione della patente non può essere applicata a chi ha commesso l'illecito guidando veicoli per i quali non è richiesta abilitazione o a chi non ha mai conseguito la patente. Di conseguenza grava sul pubblico ministero l'onere di allegare preliminarmente che l'imputato sia titolare di patente. Nel caso di specie il ricorrente non ha effettuato tale allegazione e il ricorso è stato ritenuto privo della specificità necessaria.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma procedurale cui si riferisce la sentenza impugnata (la decisione del GIP era stata resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.)

  • art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    norma sostanziale relativa al reato ascritto all'imputato (circostanza che giustificava, in astratto, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente)

  • art. 222 Cod. strada

    prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha interpretato che la sua applicazione richiede il possesso effettivo della patente e un nesso tra il veicolo usato e l'abilitazione amministrativa pertinente

  • Sezioni Unite, sent. n. 12316/2002 (Fugger, Rv. 221039 - 01)

    principio giurisprudenziale richiamato: non è possibile sospendere la patente rispetto a illeciti commessi alla guida di veicoli per i quali non è richiesta abilitazione o da soggetti che non hanno mai conseguito la patente; grava sul PM l'onere di allegare il possesso della patente

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che richiede la sospensione della patente come sanzione accessoria deve allegare espressamente che l'imputato è titolare di patente: senza tale allegazione il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La sospensione della patente è inapplicabile quando il veicolo non richiede abilitazione o quando l'agente non ha mai conseguito la patente; occorre sempre verificare il nesso tra il veicolo e l'autorizzazione amministrativa.
  • Nei ricorsi per violazione di legge è essenziale l'autosufficienza: devono essere specificati i fatti e le circostanze rilevanti (es. possesso e categoria della patente, elemento temporale e oggettivo) per rendere eseguibile la misura richiesta.
  • Per il difensore è strategico eccepire l'assenza di possesso di patente o l'assenza di nesso tra veicolo e abilitazione per opporsi all'applicazione della sanzione accessoria.
  • Per il giudice è legittimo dichiarare inammissibile un ricorso pubblico non autosufficiente e richiamare i principi delle Sezioni Unite quando la sospensione della patente è chiesta senza alcuna allegazione sulla titolarità della patente.

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