Sentenza n. 2480/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Catania che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Catania, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 31 ottobre 2025 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 2 febbraio 2026. Il ricorso è stato notificato e depositato il 4 marzo 2026. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato di avere accreditato l’importo nel borsellino elettronico della ricorrente il 18 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione ha adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato dopo la notificazione e il deposito del ricorso. L’adempimento sopravvenuto ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, poiché l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio; sono state liquidate in € 350,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, l. 412/1991
La sentenza del giudice ordinario lo richiama per la misura degli accessori dovuti sull’importo riconosciuto alla docente.
art. 22 l. 724/1994
Richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale norma di raccordo per l’applicazione dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso elimina l’interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico, poiché l’adempimento sopravvenuto è riconducibile alla necessità di proporre il ricorso.
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