Sentenza n. 96/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Bari che aveva annullato la modifica del regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale e le relative tariffe per le occupazioni del sottosuolo funzionali agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (impresa FER)
Prevale il privato
La controversia
La Provincia ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato la deliberazione del Consiglio provinciale recante la modifica del regolamento sul canone unico patrimoniale, nella parte in cui assoggettava le occupazioni permanenti del sottosuolo effettuate da produttori privati di energia da fonti rinnovabili alla tariffa standard di 7,50 euro, senza applicazione dei coefficienti ordinari. L'appellante ha sostenuto: a) che il TAR fosse incorso in ultra petizione, avendo fondato l'annullamento su un percorso interpretativo diverso da quello prospettato dalla ricorrente; b) che l'importo di 800 euro previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 e dall'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 costituisse soltanto una soglia minima e non una tariffa fissa e forfetaria; c) che il principio di invarianza del gettito consentisse alla Provincia di modificare anche il criterio di calcolo del canone, applicando la tariffa standard alle imprese produttrici; d) che il regime agevolato non fosse giustificato da una finalità normativa di incentivazione delle energie rinnovabili e pregiudicasse l'autonomia finanziaria provinciale; e) che l'interpretazione accolta dal TAR ponesse questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, MISSING_PLACEHOLDER, 97 e 119 Cost., per irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del buon andamento e compromissione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l'ultra petizione, rilevando che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e applicare le norme pertinenti secondo il principio iura novit curia, anche seguendo un percorso argomentativo diverso da quello prospettato dalla parte, purché resti nell'ambito della domanda proposta. Nel merito, ha stabilito che la produzione privata di energia elettrica, quando l'energia viene trasportata verso la rete di trasmissione o distribuzione, costituisce attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità e rientra nel regime speciale dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021. L'importo di 800 euro rappresenta la misura minima e forfetaria dovuta per tale particolare tipologia di occupazione, non una mera base liberamente elevabile mediante sostituzione del criterio legale con quello ordinario. Il principio di invarianza del gettito riguarda il gettito complessivo derivante dal sistema dei prelievi sostituiti dal canone unico e consente di modificare le tariffe standard, ma non autorizza l'ente a disapplicare o sostituire il criterio speciale forfetario previsto per le occupazioni funzionali alla filiera elettrica. L'invarianza opera quale limite bidirezionale: l'ente può modulare il sistema tariffario sino a raggiungere il precedente gettito complessivo, ma non può superarlo né alterare i criteri speciali stabiliti dalla legge. Il confronto con il comma 831-bis non modifica tale conclusione, poiché tale disposizione riguarda operatori di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e una fattispecie diversa. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate: la Provincia non ha dimostrato l'impossibilità di reperire diversamente le risorse, ha essa stessa previsto di recuperare soltanto una parte del precedente gettito e il trattamento agevolato è giustificato dalla strumentalità delle attività produttive rispetto a un servizio pubblico essenziale, nonché dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sugli operatori. Le spese del grado sono state compensate per la novità della questione; il contributo unificato dell'appello è rimasto a carico della Provincia soccombente.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. n. 160/2019
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dagli enti e sostituisce i precedenti tributi e canoni indicati dalla legge.
La disciplina istituisce il canone unico patrimoniale e ne definisce la struttura generale.
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
L'invarianza riguarda il gettito complessivo del sistema e consente di modificare le tariffe standard, ma non permette di superare il precedente gettito né di sostituire i criteri speciali stabiliti direttamente dalla legge.
art. 1, comma 831, l. n. 160/2019
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800; per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze.
La disposizione detta un criterio speciale e forfetario per le occupazioni con cavi e condutture funzionali ai servizi a rete. Per le attività di produzione di energia FER strumentali alla filiera elettrica, la misura minima di 800 euro costituisce l'importo forfetario concretamente applicabile, non una base liberamente elevabile mediante il criterio ordinario.
art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019
Gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto; il canone non è modificabile ai sensi del comma 817.
La disposizione riguarda una diversa fattispecie, relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica, e non costituisce parametro per escludere la specialità del regime previsto dal comma 831 per la filiera elettrica.
art. 1, comma 826, l. n. 160/2019
La tariffa standard è modificabile ai sensi del comma 817.
La modificabilità espressamente prevista riguarda la tariffa standard, non il diverso criterio forfetario disciplinato dal comma 831.
art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021
Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale; per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
La norma di interpretazione autentica estende il regime speciale del comma 831 alle attività strumentali alla fornitura dei servizi a rete, comprese le attività di produzione di energia elettrica che trasportano l'energia verso la rete di distribuzione o trasmissione.
art. 112 c.p.c.
Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice accoglie la domanda applicando alle medesime questioni una ricostruzione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.
Le disposizioni sul canone unico e sul regime agevolato per le attività strumentali alla filiera elettrica non violano i principi di uguaglianza, buon andamento, riparto delle competenze e autonomia finanziaria degli enti territoriali, in assenza di una dimostrazione concreta dell'irragionevolezza o dell'impossibilità di reperire diversamente le risorse.
art. 23 Cost.
L'invarianza del gettito opera anche come limite al potere degli enti locali di aumentare le tariffe, evitando che la facoltà di modulazione si traduca in una determinazione priva di parametri e limiti.
art. 73 c.p.a.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, nella motivazione, precedenti decisioni su questioni analoghe.
Massime di principio
- Le occupazioni permanenti del sottosuolo effettuate da imprese private produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante impianti che trasportano l'energia verso la rete di trasmissione o distribuzione, rientrano tra le occupazioni con impianti direttamente funzionali all'erogazione di un servizio a rete e beneficiano del regime speciale previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021.
- Per le occupazioni riconducibili al regime speciale del comma 831, la misura minima e forfetaria di 800 euro annui costituisce il criterio concreto di determinazione del canone quando il criterio basato sul numero delle utenze non è applicabile; l'ente locale non può sostituire tale criterio con la tariffa standard prevista per le occupazioni ordinarie.
- Il principio di invarianza del gettito previsto dall'art. 1, comma 817, della l. n. 160/2019 riguarda il gettito complessivo dei canoni e tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale, non il singolo rapporto concessorio o la singola categoria di occupazione.
- La facoltà degli enti locali di modificare le tariffe per garantire l'invarianza del gettito riguarda le tariffe standard e non consente di derogare ai criteri speciali e forfetari stabiliti direttamente dalla legge per determinate categorie di occupazioni.
- L'invarianza del gettito opera come limite bidirezionale: l'ente può modulare il sistema tariffario sino a raggiungere il precedente gettito complessivo, ma non può superarlo e non può utilizzare tale finalità per disapplicare una disciplina speciale legislativamente prevista.
- Il giudice amministrativo non incorre in ultrapetizione quando, restando nell'ambito della domanda e dei fatti dedotti, individua una ratio decidendi diversa da quella prospettata dalla parte e applica d'ufficio la corretta interpretazione delle norme secondo il principio iura novit curia.
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