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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla rideterminazione della pena complessiva per continuazione tra più sentenze. Il ricorrente deduceva: (i) errata individuazione del reato piu' grave (capo e) della sentenza della Corte d'appello di Milano) sostenendo che il giudice rescindente aveva demandato anche l'individuazione del reato piu' grave e che per quel capo era stata inflitta una pena illegale per mancata applicazione del criterio mitigatore di cui all'art. 63, comma 4; (ii) omissione di valutazione circa l'insussistenza della recidiva contestata con quella sentenza; (iii) illegittimo eccesso dell'aumento per continuazione applicato ai reati della sentenza del Tribunale di Pavia rispetto a precedente ordinanza del 16/03/2021 (reformatio in peius); (iv) ingiustificata differenziazione dell'aumento applicato ai reati della sentenza della Corte d'appello di Brescia rispetto a quelli del Tribunale di Pavia, essendo reati di pari gravità.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale di Pavia, in esecuzione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha correttamente scorporato i reati già unificati in continuazione e ha individuato come reato piu' grave la rapina consumata pluriaggravata (capo e) della sentenza della Corte d'appello di Milano), per la quale era stata inflitta la pena piu' alta. Ha quindi operato aumenti distinti per ciascun reato-satellite dando conto dei criteri dosimetrici adottati. La Corte ha ricordato che l'incidente di esecuzione non consente di rimettere in discussione vizi del procedimento di cognizione o della decisione di merito ormai passata in giudicato; il giudice dell'esecuzione doveva uniformarsi alla sentenza di questa Corte che aveva indicato il metodo di calcolo (scorporo e autonomi aumenti entro i limiti fissati dal giudice di cognizione). Le doglianze sulla recidiva e sulla quantificazione degli aumenti sono dunque inammissibili o infondate perché attengono a fatti già decisi o a valutazioni discrezionali del giudice dell'esecuzione conformi ai parametri di legge. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'unificazione delle pene e le unioni per continuazione; nella sentenza è richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rispetto delle decisioni della Corte di Cassazione, deve scorporare reati unificati e applicare gli aumenti per i reati-satellite senza superare l'entità degli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la competenza e i poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha affermato che l'incidente di esecuzione non può essere usato per rimettere in discussione questioni proprie del giudizio di merito già formate in giudicato

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di rapina; la Corte ha individuato quale reato piu' grave la rapina consumata pluriaggravata di cui al capo e) della sentenza della Corte d'appello di Milano, avendo per tale reato la pena piu' alta

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Criterio mitigatore contestato dal ricorrente rispetto alla determinazione della pena per il capo ritenuto piu' grave; la Corte ha osservato che eventuali vizi connessi a mancata applicazione di tale criterio attengono al giudizio di cognizione e non possono essere fatti valere nel procedimento di esecuzione

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione e quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia esercitato correttamente il potere discrezionale di determinare gli aumenti sulla base dei parametri previsti da tali norme

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione non è idoneo a rimettere in discussione vizi del procedimento di cognizione o questioni già decise con sentenza passata in giudicato; le doglianze sostanziali devono essere proposte nel giudizio di merito e non nell'esecuzione
  • Il giudice dell'esecuzione, se investito di un rinvio dalla Corte di Cassazione, è vincolato al metodo e alle indicazioni di diritto impartite dalla Corte medesima e deve uniformarsi ad esse quando ridetermina la pena per continuazione
  • Se la Corte di Cassazione ordina lo scorporo dei reati unificati e l'operare di autonomi aumenti per i reati-satellite, il giudice dell'esecuzione deve applicare tale criterio entro i limiti degli aumenti stabiliti dal giudice di cognizione
  • Le valutazioni discrezionali del giudice dell'esecuzione sulla misura degli aumenti e la comparazione di gravità fra gruppi di reati sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità, non come nuova valutazione di fatto
  • Eventuali questioni relative a recidiva o a errori di diritto che incidono sulla legittimità della pena devono essere tempestivamente dedotte nel relativo giudizio di cognizione; se la questione è già stata decisa con efficacia di giudicato, non può essere riaperta in esecuzione

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