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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36466/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato tra le parti sui motivi di appello. Nel ricorso si deduceva, in sostanza, la mancanza di motivazione circa la volontà della parte di aderire al contenuto del concordato e, quindi, un vizio del processo formativo della volontà. La Corte osserva però che l'impugnazione si fondava su formule generiche e meramente stilistiche, senza riferimenti concreti alla situazione processuale, nella quale l'imputato era presente all'udienza in cui fu chiesto di procedere tramite concordato ed era assistito da due difensori, entrambi presenti. La doglianza, pertanto, mirava a rimettere in discussione profili coperti dalla rinuncia conseguente all'accordo tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio per cui, quando la sentenza d'appello è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. raccogliendo richieste concordemente formulate dalle parti, in sede di legittimità non possono essere dedotti difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati. Ha inoltre ritenuto che la censura sulla volontà di aderire al concordato fosse formulata in modo astratto e non idoneo a superare la regola di devoluzione limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza d'appello pronunciata con concordato tra le parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la decisione di appello è resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire i motivi sui quali le parti hanno concordato e rispetto ai quali vi è stata rinuncia.
  • La deduzione di un vizio della volontà nella scelta di aderire al concordato deve essere sorretta da elementi concreti del caso: formule generiche o stereotipate non sono sufficienti a superare la limitazione del devoluto.
  • L'accordo delle parti in appello restringe l'oggetto del sindacato di legittimità ai soli motivi rimasti estranei alla rinuncia, con conseguente inammissibilità delle censure che mirino a rimettere in discussione il contenuto concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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