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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23.06.2022, notificata il 29.06.2022, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della concessione edilizia auto-assentita per l'esecuzione delle opere edili finalizzate alla realizzazione di una costruzione bifamiliare su appezzamento di terreno in C.da -OMISSIS-, censito al catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, oggi censita in catasto urbano alla p.lla -OMISSIS- subb -OMISSIS-; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202201647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di annullamento d’ufficio della concessione edilizia auto-assentita per la realizzazione di una costruzione bifamiliare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’annullamento in autotutela, adottato nel 2022, del titolo edilizio auto-assentito formatosi nel 2005, relativo alla realizzazione di una costruzione bifamiliare. Il titolo era collegato a un atto unilaterale d’obbligo del costruttore, con il quale erano state assunte obbligazioni relative alla realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione primaria. Il Comune, dopo avere accertato nel 2019 che le opere realizzate non corrispondevano ai progetti, aveva avviato il procedimento di autotutela e aveva poi annullato il titolo edilizio ritenendo non adempiuti gli obblighi di urbanizzazione. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, adozione oltre il termine ragionevole, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e disparità di trattamento, per il decorso di circa diciassette anni dalla formazione del titolo; 2) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché disparità di trattamento, poiché ad altri proprietari del medesimo comparto sarebbe stata consentita la monetizzazione delle opere di urbanizzazione; 3) violazione dell’art. 21 l.r. 71/1978, dell’art. 12 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per l’erronea qualificazione della fattispecie come assenza delle opere di urbanizzazione, mentre si sarebbe trattato di una parziale difformità, e per l’erroneità dei dati tecnici posti a fondamento dell’atto; 4) violazione delle norme sul procedimento, illogicità e sviamento, poiché l’atto d’obbligo era stato sottoscritto dal costruttore e non dai ricorrenti, estranei all’inadempimento, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto agire nei confronti del soggetto obbligato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza comunale, assorbendo gli ulteriori motivi non esaminati. Ha affermato che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio presuppone, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, da motivare e comparare con gli interessi dei destinatari e con l’affidamento consolidato. Nel caso concreto l’annullamento era intervenuto dopo circa diciassette anni, oltre ogni termine ragionevole; non risultavano false rappresentazioni imputabili ai ricorrenti o al costruttore; il decorso del tempo aveva consolidato l’affidamento degli attuali proprietari, che non erano i soggetti obbligati alla realizzazione delle opere; il provvedimento non indicava adeguatamente l’interesse pubblico concreto e attuale né operava la comparazione con l’interesse privato. La motivazione si limitava inoltre a richiamare l’inadempimento degli obblighi urbanizzativi del costruttore, senza spiegare perché tale inadempimento rendesse necessario l’annullamento del titolo e senza esaminare adeguatamente la questione della monetizzazione consentita ad altri proprietari del medesimo comparto, rilevante sia ai fini della disparità di trattamento sia della concreta realizzabilità delle opere. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Per poter procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo è necessario che, oltre all'illegittimità originaria del provvedimento, sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidatesi in capo ai destinatari.

    L’annullamento d’ufficio richiede la motivata presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, la ponderazione degli interessi privati coinvolti e l’esercizio del potere entro un termine ragionevole; tali criteri valgono anche per i titoli edilizi.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    il titolo abilitativo inerente la realizzazione della costruzione bifamiliare [...] è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano attuativo ... o all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento

    La disposizione è richiamata dall’amministrazione a fondamento del collegamento tra titolo edilizio e opere di urbanizzazione primaria, ma il TAR ha ritenuto comunque illegittimo l’annullamento per carenza dei presupposti e della motivazione dell’autotutela.

  • art. 21 l.r. 71/1978

    Richiamato nel provvedimento comunale e nei motivi di ricorso in relazione alla subordinazione del titolo edilizio alle opere di urbanizzazione primaria; la decisione non esamina autonomamente la relativa censura, assorbita.

  • art. 2 l.r. 17/1994

    Richiamato quale base normativa della formazione del titolo edilizio auto-assentito; la decisione non esamina autonomamente la disciplina, decidendo sull’illegittimità dell’autotutela.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di imparzialità e alla dedotta disparità di trattamento; la questione della diversa monetizzazione delle opere è stata ritenuta priva di adeguato riscontro istruttorio e motivazionale.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all’illegittimità originaria, la dimostrazione e l’esplicitazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, non coincidente con il mero ripristino della legalità violata.
  • L’autotutela su un titolo edilizio deve essere esercitata entro un termine ragionevole; il decorso di un lungo periodo, soprattutto dopo la realizzazione dell’intervento, consolida l’affidamento del privato e impone una motivazione particolarmente adeguata sulle ragioni del ritiro.
  • Nel provvedimento di annullamento d’ufficio l’amministrazione deve ponderare e comparare l’interesse pubblico alla rimozione con gli interessi dei destinatari e con l’affidamento da questi maturato, indicando le ragioni concrete per cui il primo debba prevalere.
  • L’assenza di false rappresentazioni imputabili al privato e la sua estraneità agli obblighi urbanizzativi inadempiuti costituiscono elementi rilevanti nella valutazione della ragionevolezza dell’autotutela e dell’affidamento da tutelare.
  • Quando il privato deduce che, nella medesima situazione urbanistica, ad altri soggetti sia stata consentita la monetizzazione delle opere di urbanizzazione, l’amministrazione deve esaminare specificamente tale circostanza e motivare la diversa decisione; l’omesso riscontro determina carenza istruttoria e motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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