Cassazione Penale, Sentenza n. 31141/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) a seguito di incidente del 16.8.2017. Il ricorrente deduceva: 1) nullità per tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale (violazione art. 23-bis d.l. n.137/2020); 2) omissione nell'ammettere perizia sulla dinamica del sinistro e prove sopravvenute (art. 603 c.p.p.); 3) errata ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 43 c.p. (concorso di colpa della vittima, mancanza di segnaletica, incongruità dei rilievi sulla velocità); 4) erroneo rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo (nessuna nullità automatica per il tardivo deposito delle conclusioni del P.G.; occorre dimostrare concreto pregiudizio e il ricorrente non lo ha fatto), il secondo (la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione probatoria di primo grado e poteva implicitamente respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria), il quarto (la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esclusione della particolare tenuità valutando modalità della condotta e danno: lesioni >40 giorni) e ha dichiarato inammissibile il terzo per aspecificità. Di conseguenza la sentenza di merito è confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in Euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante speciale prevista dal comma 7 e l'ha valorizzata nella determinazione della pena; la Cassazione non ha ritenuto censurabile il riconoscimento e la rideterminazione della pena operata dai giudici di merito.
art. 154 Codice della Strada
Violazione ritenuta alla base della responsabilità dell'imputato per aver impegnato l'intersezione in svolta sinistra senza accostarsi alla mezzeria e invadendo la carreggiata opposta, con conseguente responsabilità per le lesioni.
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito)
La tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non determina di per sé nullità del procedimento d'appello celebrato in forma scritta; occorre provare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa.
art. 603 cod. proc. pen.
Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria sono richiesti elementi probatori precedenti incerti e carattere decisivo della prova richiesta; per le prove sopravvenute dopo il primo grado il rigetto deve essere motivato espressamente se non ammesse, mentre nel primo caso la scelta può risultare implicita nella motivazione complessiva.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), d), e)
Norma procedurale di riferimento per le censure in Cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità delle censure e ha dichiarato alcune infondate o inammissibili per carenza di specificità o motivazione.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte di merito ha valutato la concreta offensività del fatto e il danno arrecato per escludere la particolare tenuità; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Giurisprudenza di riferimento
Sez. 2, n. 34914/2021 (Carlino); Sez. 3, n. 47963/2016; SS.UU. n. 3682/2016
La Corte ha richiamato precedenti che chiariscono: a) l'intempestività delle conclusioni del P.G. non è automaticamente causa di nullità; b) i criteri per la rinnovazione istruttoria; c) i principi per valutare la 'tenuità del fatto'.
Massime di principio
- Il tardivo deposito delle conclusioni del pubblico ministero in appello (procedure cartolari secondo art. 23-bis) non produce automaticamente nullità: la parte che invoca la nullità deve dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di nuove consulenze tecniche in appello richiede che i dati probatori preesistenti siano incerti e che la prova richiesta abbia carattere decisivo; se la motivazione di merito è chiara e univoca, il rigetto può essere implicito.
- Le censure di fatto rivolte alla ricostruzione motivazionale devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le ragioni espresse dalla corte di merito; l'aspecificità comporta spesso l'inammissibilità del motivo in Cassazione.
- Per escludere la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) la valutazione deve essere concreta e comparare modalità della condotta, eventi concreti e danno effettivo: lesioni gravi o comportamenti che mettono a rischio la circolazione precludono l'applicazione della causa di non punibilità.
- L'assenza di segnaletica stradale non esonera dall'obbligo di prudenza; anzi può aumentare il dovere di cautela del conducente che si immette in intersezione.
- La responsabilità concorsuale della vittima (es. eccesso di velocità) può incidere sulla quantificazione del concorso di colpa ma non esclude automaticamente la responsabilità del conducente che ha violato norme di circolazione evidenti.
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