Cassazione Civile, Ordinanza n. 38283/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un consorzio di urbanizzazione otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili ordinari e servizi di vigilanza non versati per vari anni. L'ingiunta proponeva opposizione e il Tribunale la accoglieva solo in parte, rilevando che in altro giudizio alcune deliberazioni poste a fondamento del credito erano state annullate. In appello, la corte territoriale accoglieva l'impugnazione incidentale dell'opponente e riteneva che la mancata convocazione della consorziata per l'assemblea avesse determinato la nullità delle delibere fondanti l'ingiunzione, affermando che tale vizio poteva essere fatto valere anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il consorzio ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1137 e 1421 c.c. perché i vizi delle deliberazioni consortili avrebbero potuto essere fatti valere solo con impugnazione autonoma ex art. 1137 c.c. e non in opposizione al decreto ingiuntivo; 2) violazione delle stesse norme perché, comunque, in opposizione sarebbero deducibili solo i vizi di nullità e non quelli di annullabilità, e la mancata convocazione sarebbe mera annullabilità; 3) omesso esame del fatto decisivo che le deliberazioni erano state adottate dall'assemblea dei delegati e non dall'assemblea dei singoli consorziati, sicché la consorziata non sarebbe stata parte dell'organo deliberante.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle controricorrenti e ha ritenuto infondato il primo motivo e infondate le relative eccezioni preliminari. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la mancata convocazione dell'aderente al consorzio integri un vizio di annullabilità e non di nullità, con la conseguenza che la relativa invalidità può essere fatta valere solo con apposita domanda di annullamento proposta nei termini dell'art. 1137 c.c., e non come mera eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà attenersi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è il rimedio previsto per far valere i vizi di annullabilità; nel caso di consorzi analoghi al condominio, la mancata convocazione non produce nullità ma annullabilità, da far valere nei termini di legge con azione specifica.
art. 1421 c.c.
La rilevabilità d'ufficio della nullità non consente di qualificare come nullo un vizio che, secondo la disciplina applicabile, è invece solo annullabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge invocato dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo invocato dal ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito ritenuto comunque soddisfatto nella specie.
art. 1137, comma 2, c.c.
L'annullamento delle deliberazioni deve essere chiesto con apposita domanda nel termine perentorio previsto; non è sufficiente una mera eccezione in opposizione al decreto ingiuntivo.
art. 1135 c.c.
Le attribuzioni assembleari delimitano l'ambito entro cui le deliberazioni possono essere validamente assunte; oltre tale ambito si configura nullità solo nei casi residuali.
art. 2606 c.c.
Non disciplina l'impugnazione delle deliberazioni del consorzio di urbanizzazione; si applicano in via analogica le norme sul condominio, per compatibilità strutturale e funzionale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a crediti fondati su deliberazioni assembleari, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può esaminare la nullità della deliberazione posta a base del credito, ma l'annullabilità deve essere fatta valere con una domanda autonoma di annullamento proposta nei termini e non come semplice eccezione.
- Nel sistema delle deliberazioni collegiali, la nullità ha carattere eccezionale e residuale: la mancata convocazione di un partecipante all'assemblea integra di regola un vizio di annullabilità, salvo che ricorrano i più gravi casi di difetto assoluto di attribuzioni o di illiceità del contenuto.
- Per i consorzi di gestione assimilabili al condominio, la disciplina dell'impugnazione delle delibere va ricostruita in via analogica secondo i principi elaborati in materia condominiale, quando compatibili con struttura e finalità dell'ente.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non sussiste quando la censura investe una statuizione effettivamente pregiudizievole o quando la questione è stata solo assorbita e potrà eventualmente essere riproposta in rinvio.
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