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Sentenza

Sentenza n. 3185/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 36/2025, depositata il 15.01.2025.

Giustizia amministrativa202504767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 36/2025, recante condanna al pagamento di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 36/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, complessivi 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente soddisfatto la pretesa, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato l'ordine di pagamento e il ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo, chiedendo comunque la rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell'importo dovuto in esecuzione del giudicato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse alla pronuncia di ottemperanza. Ha disposto la compensazione delle spese. A sostegno della regolazione delle spese ha richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando la notifica del titolo esecutivo, necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell'ente debitore, utilizzando l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.; nella fattispecie è stato indicato l'indirizzo dell'Ufficio di gabinetto del Ministero. Nonostante la dichiarata cessazione della materia del contendere, il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per il soddisfacimento della pretesa.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel giudicato come modalità di attribuzione dell'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Disciplina il termine dilatorio rilevante per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; la sua decorrenza presuppone, secondo l'orientamento richiamato, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'ente debitore e il relativo indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il creditore dichiara di avere ricevuto l'importo dovuto, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione debitrice deve essere effettuata presso la sede legale dell'ente, utilizzando l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.; la mancata osservanza di tale modalità può comportare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • L'integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio non determina automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può compensarle quando ricorrano giusti motivi, anche in relazione alla possibile inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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