Sentenza n. 3185/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 36/2025, depositata il 15.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 36/2025, recante condanna al pagamento di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 36/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, complessivi 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente soddisfatto la pretesa, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato l'ordine di pagamento e il ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo, chiedendo comunque la rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell'importo dovuto in esecuzione del giudicato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse alla pronuncia di ottemperanza. Ha disposto la compensazione delle spese. A sostegno della regolazione delle spese ha richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando la notifica del titolo esecutivo, necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell'ente debitore, utilizzando l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.; nella fattispecie è stato indicato l'indirizzo dell'Ufficio di gabinetto del Ministero. Nonostante la dichiarata cessazione della materia del contendere, il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per il soddisfacimento della pretesa.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel giudicato come modalità di attribuzione dell'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Disciplina il termine dilatorio rilevante per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; la sua decorrenza presuppone, secondo l'orientamento richiamato, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'ente debitore e il relativo indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il creditore dichiara di avere ricevuto l'importo dovuto, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione debitrice deve essere effettuata presso la sede legale dell'ente, utilizzando l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.; la mancata osservanza di tale modalità può comportare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- L'integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio non determina automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può compensarle quando ricorrano giusti motivi, anche in relazione alla possibile inammissibilità originaria del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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