Cassazione Penale, Sentenza n. 44826/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata estorsione contestando: 1) la mancanza di specificazione dell'ingiusto profitto e la mancata valutazione dell'elemento soggettivo per una possibile riqualificazione ex art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); 2) il diniego delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come reiterativo di censure già valutate dalla Corte territoriale e privo di critica puntuale. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come tentata estorsione: l'imputato aveva minacciato di diffondere un esposto con gravi accuse contro il suo avvocato per ottenere la somma di 19.900 euro, richiesta ritenuta ingiusta, sproporzionata e non tutelabile giudizialmente; pertanto l'ipotesi di esercizio di un diritto (art. 393) non era applicabile in assenza di una base giuridica anche possibile. Ha altresì ritenuto fondata la decisione di negare le attenuanti generiche alla luce dei numerosi precedenti e della personalità negativa dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il cassazionista è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Richiesta applicazione limitata all'ipotesi in cui l'agente persegua l'esercizio di un diritto con la coscienza che la pretesa possa competergli giuridicamente; non applicabile se la pretesa è arbitraria o priva di possibile base legale.
Sez. U., Filardo
Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio chiarito in giurisprudenza secondo cui la riqualificazione in esercizio delle proprie ragioni richiede che la pretesa non sia del tutto arbitraria e abbia almeno una possibile base giuridica; invocata dalla Corte per escludere la natura difensiva della richiesta di denaro.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: il riconoscimento richiede motivazione specifica e positiva sui fatti che giustificano la mitigazione; la Corte ha ritenuto che tale motivazione mancasse e ha rilevato precedenti penalmente rilevanti e assenza di ravvedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità dell'impugnazione, fra cui la condanna alle spese e possibilità di ammenda alla cassa delle ammende; applicata per imporre euro 3.000.
Sez. U. su impedimento del difensore
Sez. U. n. 4909 del 02/02/2015 (Torchio)
Stabilisce i requisiti per il legittimo impedimento del difensore (tempestiva comunicazione, specificità, impossibilità di sostituto); citata per rigettare la richiesta di rinvio per mancata dimostrazione dei requisiti.
Massime di principio
- Per configurare estorsione la richiesta di denaro deve consistere in una pretesa ingiusta e non tutelabile giudizialmente; una somma richiesta unitamente a minacce costituisce tipico elemento estorsivo.
- La riqualificazione ex art. 393 cod. pen. (esercizio delle proprie ragioni) è possibile solo se la pretesa ha una qualche base giuridica plausibile; pretese totalmente arbitrarie non rientrano in tale fattispecie.
- In Cassazione non è sufficiente replicare le stesse censure già respinte in sede di merito: il ricorso deve contenere critiche specifiche e puntuali agli argomenti motivazionali della decisione impugnata.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione positiva che indichi gli elementi valutati; precedenti penali gravi e mancanza di segni di ravvedimento possono legittimamente escluderle.
- Le richieste di rinvio per impedimento del difensore devono soddisfare i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (tempestività, specificità, impossibilità di sostituzione); altrimenti vengono respinte.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per reiterazione o carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a sanzioni alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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