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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41172/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22/05/2025. Nel merito, la difesa ha dedotto: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p.; 2) carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi riproponevano censure già formulate in appello e già disattese con motivazione logica, e pertanto non erano consentiti nel giudizio di legittimità. In particolare, il diniego dell'attenuante è stato ritenuto espressione di discrezionalità del giudice di merito, esercitata nei limiti di legge, mentre il mancato ricorso alla sanzione sostitutiva è stato giustificato con un giudizio di prognosi sfavorevole, fondato sulla vita antecedente dell'imputato e sull'attualità delle esigenze cautelari custodiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non modifica la condanna già pronunciata in appello. Il testo richiama una rapina, qualificata come lieve ai sensi dell'art. 628 c.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, ma non contiene ulteriori dati fattuali specifici sul fatto.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta; il relativo diniego rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretto da motivazione non illogica.

  • art. 628 c.p.

    Il fatto di rapina era già stato qualificato come lieve; ciò non impone automaticamente il riconoscimento dell'attenuante invocata.

  • art. 20-bis c.p.

    È stata invocata quale base normativa per la richiesta di una sanzione sostitutiva, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul suo mancato accoglimento.

  • artt. 53, 56-bis, L. 689/1981

    Sono stati richiamati dalla difesa per il lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sanzione sostitutiva per prognosi sfavorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già dedotte e disattese in appello, quando la motivazione di merito sia immune da vizi logici.
  • Il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • La qualificazione del fatto come lieve non comporta automaticamente il riconoscimento di ulteriori attenuanti, dovendo il giudice valutare autonomamente gli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego di una sanzione sostitutiva può essere fondato su un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati e sull'incidenza della condotta sulla capacità a delinquere, trattandosi di valutazione di merito sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La presenza di esigenze cautelari attuali e la personalità desunta dalla vita antecedente possono legittimare il rifiuto di misure sostitutive della pena.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

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