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Sentenza

Sentenza n. 4082/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità: - del provvedimento prot. n. GSE/P20240029445 del 12.6.2024, con cui il GSE ha comunicato che “non vi sono elementi tali da consentire al GSE di attribuire all’impianto in questione una tariffa diversa rispetto a quella rideterminata, ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, come definita dal Provvedimento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202409662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE che ha confermato l'impossibilità di attribuire all'impianto una tariffa incentivante diversa da quella rideterminata ai sensi del D.M. 6 agosto 2010

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, riesercitando il potere a seguito di una precedente sentenza del TAR, ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei ad attribuire all'impianto una tariffa incentivante diversa da quella già rideterminata. La controversia si collocava nell'ambito di una vicenda relativa alla decadenza dagli incentivi originariamente riconosciuti ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e alla successiva ammissione alla tariffa prevista dal D.M. 6 agosto 2010. La precedente sentenza del TAR aveva respinto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, accogliendo parzialmente i secondi motivi aggiunti per difetto di motivazione del precedente rigetto dell'istanza di riesame, in ragione della mancata comparazione degli interessi dei destinatari. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del nuovo ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione della ricorrente, intervenuta prima della trattenuta della causa in decisione, osservando che, in applicazione del principio dispositivo, la parte conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, preso atto di tale dichiarazione, non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa e dell'accordo processuale intervenuto con il GSE.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla pronuncia di improcedibilità.

  • art. 56 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020

    Individua la base normativa dell'istanza di riesame presentata dalla società ricorrente; non è oggetto della decisione finale nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte prima della decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice possa decidere d'ufficio il merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante da circostanze intervenute nel corso del giudizio, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità del ricorso quando non residui un interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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