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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16325/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2020 con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal detenuto. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la motivazione contrasterebbe con i dati documentali e le relazioni dell'istituto; (2) violazioni di norme dell'ordinamento penitenziario (art. 1, c.4 e art. 47 della L. 26 luglio 1975, n.354) e di principi costituzionali (artt. 3, comma 2; 4, comma 1; 27 Cost.) ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso generico e manifestamente infondato, confermando che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il rigetto dell'affidamento in prova: la decisione si fonda su una valutazione prognostica e discrezionale, impostata sulla gravita dei reati, sulla capacita di revisione critica del condannato e sulle conclusioni del gruppo di osservazione e trattamento, non limitandosi alla sola regolarita della condotta detentiva. La Corte ha affermato che la motivazione del giudice di merito e' logicamente e giuridicamente adeguata e supera il sindacato di legittimita. Percio il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Rinvio delle censure per contraddittorieta/illogicita della motivazione: la Corte richiede che tali censure siano specifiche e puntuali; la generica contestazione della motivazione non e' sufficiente per rovesciare il giudizio di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente di denunciare violazioni di legge e di principi costituzionali; la Corte ha ritenuto che le censure siano state mosse in termini aspecifici e non dimostrano l'effettiva violazione delle norme citate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, ordinamento penitenziario, art. 1, comma 4

    Richiama il principio rieducativo della pena; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la necessita di un ulteriore trattamento e osservazione personologica prima di concedere misure alternative

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, ordinamento penitenziario, art. 47

    Riferimento alle modalita di trattamento e osservazione del condannato; la Corte ha dato rilievo alle conclusioni del gruppo di osservazione e trattamento come elemento idoneo a fondare il rigetto

  • Costituzione, art. 3, comma 2; art. 4, comma 1; art. 27

    Le censure costituzionali avanzate dal ricorrente non sono state ritenute fondate: la Corte ha ritenuto rispettati i principi di uguaglianza, tutela del lavoro e finalita rieducativa della pena, in quanto il giudizio di merito ha motivato la scelta discrezionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per punire la proposizione infondata dell'impugnazione

  • Cass. Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta)

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'adozione di misure alternative richiede una motivazione fondata sui risultati del trattamento individualizzato e su un esame scientifico della personalita; la motivazione deve dimostrare la considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 2000

    Principio secondo cui puo sussistere colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; utilizzato per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La valutazione sull'idoneita delle misure alternative alla detenzione e' rimessa al giudice di merito e caratterizzata da ampia discrezionalita: la Corte di Cassazione sindaca la motivazione solo per vizi di logicita, incompletezza o violazione di legge
  • Per ottenere l'annullamento di un provvedimento di rigetto e' necessario contestare specificamente e con argomentazione puntuale la motivazione: censure generiche sulla logica o sulla discrepanza con atti documentali sono insufficienti
  • La mera regolarita della condotta detentiva e la disponibilita al percorso rieducativo non danno automaticamente diritto alle misure alternative; il giudice puo richiedere prove di revisione critica e valutazioni personologiche approfondite
  • Le relazioni del gruppo di osservazione e trattamento e gli esiti del percorso individualizzato sono elementi decisivi che il giudice deve considerare e motivare esplicitamente nella decisione
  • Se il ricorso e' manifestamente infondato la parte ricorrente puo essere condannata a pagare spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), anche quando l'infondatezza denoti colpa nella proposizione dell'impugnazione

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