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Sentenza

Sentenza n. 1590/2026 - Torino, Sezione 2

per l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’Istituto scolastico in ordine alla definizione del procedimento di accesso agli atti attivato dal ricorrente, in qualità di genitore della minore, a mezzo istanza / diffida di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec del -OMISSIS-, avente ad oggetto la documentazione amministrativa riguardante l’alunna minore, nella specie il certificato di iscrizione all’istituto scolastico, il registro elettronico ed ogni atto o documento da cui risulti o venga certificato l’andamento scolastico della minore; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Istituto scolastico resistente di provvedere in ordine alla summenzionata istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990; per la condanna del medesimo Istituto scolastico resistente a provvedere in ordine alla summenzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza di accesso al certificato di iscrizione, al registro elettronico e alla documentazione relativa all’andamento scolastico della figlia minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito quale genitore della minore iscritta presso l’istituto scolastico, chiedendo l’accertamento del silenzio serbato sull’istanza di accesso e la condanna dell’istituto a consentire l’accesso ai documenti riguardanti la figlia, inclusi il certificato di iscrizione, il registro elettronico e ogni documento relativo alla carriera e all’andamento scolastico. L’istituto aveva fornito soltanto documentazione parziale, come lettere di invito ai colloqui e pagelle trimestrali, negando o omettendo di fornire le credenziali per l’accesso continuativo al registro elettronico. La difesa dell’istituto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo, tra l’altro, la propria natura privata, la tardività dell’azione, la necessità di notificare il ricorso alla madre della minore, il venir meno dell’interesse per effetto della documentazione già trasmessa e l’inidoneità delle credenziali del registro elettronico a costituire oggetto di accesso documentale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L’istituto ha inoltre prospettato esigenze di minimizzazione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto che l’istituto scolastico, pur avendo forma societaria privata, svolga un servizio pubblico e sia quindi soggetto alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi e alla giurisdizione amministrativa per l’attività di ordine pubblicistico esercitata. Il ricorso è stato considerato tempestivo rispetto al silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 22 dicembre 2025; la precedente corrispondenza tra i difensori non costituiva una decisione espressa sull’istanza. La madre della minore non era una controinteressata necessaria, non essendo menzionata in un provvedimento espresso, inesistente nel caso di specie, trattandosi di ricorso avverso il silenzio. L’interesse ad agire permaneva perché la documentazione già trasmessa era solo parziale e non assicurava l’accesso pieno al registro elettronico. Il TAR ha inoltre affermato che la richiesta delle credenziali per accedere al registro elettronico riguarda documenti e dati riconducibili alla nozione ampia di documento amministrativo e non integra un controllo generalizzato sull’attività dell’istituto, essendo limitata alle informazioni relative alla figlia del ricorrente. Nel merito, il ricorso è stato accolto: l’istituto ha illegittimamente limitato l’accesso alle pagelle e ai colloqui, escludendo l’accesso diretto al registro elettronico, strumento ordinario di comunicazione scolastica contenente assenze, voti, note disciplinari e comunicazioni scuola-famiglia. Le esigenze di minimizzazione dei dati personali sono state ritenute immotivate, poiché l’accesso del genitore è giustificato dalla finalità legittima di essere costantemente informato sull’andamento scolastico della figlia e riguarda i dati della sola minore. Eventuali criticità della piattaforma quanto all’accesso a dati eccedenti avrebbero carattere generale e non potrebbero essere opposte selettivamente al ricorrente. Anche il provvedimento di divorzio riconosceva al padre il diritto di ricevere dalla scuola informazioni sul progresso scolastico della figlia e di partecipare agli incontri con i docenti, senza escludere l’utilizzo del registro elettronico. L’istituto è stato condannato a consentire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, l’accesso al certificato di iscrizione, alle credenziali permanenti del registro elettronico, anche per gli anni scolastici successivi, e a ogni documento relativo all’andamento scolastico. È stato inoltre condannato al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi si applica anche ai soggetti formalmente privati che svolgono attività di ordine pubblicistico o gestiscono un servizio pubblico. La nozione di documento amministrativo è ampia e comprende, nel caso concreto, le informazioni e le modalità di accesso al registro elettronico relative alla singola alunna.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Nel ricorso contro il silenzio sull’istanza di accesso, il soggetto non menzionato in un provvedimento espresso, inesistente nel caso concreto, non è controinteressato necessario ai fini della notificazione del ricorso entro il termine decadenziale.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stata richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale, ma la sentenza ha imposto direttamente all’istituto di provvedere entro trenta giorni.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, paragrafo 1, lettera c)

    Il principio di minimizzazione impone che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; non giustifica però il diniego selettivo dell’accesso del genitore ai dati scolastici della figlia quando l’accesso è limitato alla minore e risponde a una finalità legittima.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    La finalità legittima del genitore di essere informato sull’andamento scolastico della figlia giustifica l’accesso ai relativi dati, nei limiti delle informazioni riguardanti la minore.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri dati identificativi in caso di riproduzione o diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Un soggetto formalmente privato che svolge un servizio pubblico è soggetto, per l’attività di ordine pubblicistico esercitata, alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Il genitore titolare della responsabilità genitoriale ha un interesse concreto e differenziato ad accedere alle informazioni e ai documenti relativi all’iscrizione e all’andamento scolastico del figlio minore, compreso l’accesso continuativo al registro elettronico quando esso contiene dati riferiti esclusivamente al minore.
  • La trasmissione di pagelle, comunicazioni o inviti ai colloqui non soddisfa integralmente una richiesta di accesso diretta al registro elettronico, quando tale registro costituisce lo strumento ordinario e più completo per conoscere assenze, valutazioni, note e comunicazioni scolastiche.
  • La richiesta delle credenziali per accedere al registro elettronico riferita ai dati di un singolo alunno non costituisce un controllo generalizzato sull’attività dell’istituto, ma una modalità di accesso a documenti amministrativi determinati e collegati a un interesse personale concreto.
  • Il principio di minimizzazione dei dati personali non consente di negare selettivamente a un genitore l’accesso ai dati scolastici del figlio quando l’accesso è limitato alla posizione del minore e risponde alla finalità legittima di consentire l’esercizio della responsabilità genitoriale; eventuali eccedenze informative imputabili alla piattaforma devono essere affrontate in modo generale e non discriminatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleScuolaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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