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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35301/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre doglianze: 1) violazione del diritto al contraddittorio per mancata escussione di testi indicati a prova contraria (contestazione della declaratoria di inammissibilità della richiesta testimoniale); 2) errata affermazione della responsabilità penale per omessa esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del Lavoro, posto che il ricorrente sostiene di aver trasmesso la documentazione all'Ispettorato di Cosenza il 26/04/2019 e quindi di aver adempiuto; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La decisione di primo grado (condanna del ricorrente a euro 400,00 di ammenda, pena sospesa ai sensi dell'art.164, comma 1, c.p.) è sostanzialmente confermata nella sua efficacia perchè la Cassazione ha ritenuto infondate o generiche le doglianze: la richiesta di audizione dei testi a prova contraria era formulata in modo generico e non decisiva; il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta trasmissione della documentazione all'Ispettorato di Cosenza e quindi la mancata esibizione all'Ispettorato di Potenza integra il reato previsto dall'art.4 L.628/1961 anche in colpa; la deduzione circa l'applicabilità dell'art.131-bis è stata ritenuta generica e priva dei presupposti fattuali necessari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 4

    art. 4, comma 7, L. 628/1961

    Il reato si configura anche per l'omessa esibizione di documentazione richiesta dall'Ispettorato del Lavoro nell'esercizio dei compiti di vigilanza; non è necessario che la richiesta sia solo di informazioni generiche: richieste specifiche di documenti (libro unico, prospetti paga, DURC, contratto d'appalto) rientrano nel campo applicativo.

  • Codice penale, art. 164

    art. 164, comma 1, cod. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; nella vicenda la pena di ammenda è stata sospesa ai sensi di tale norma.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che il giudice può rilevarla d'ufficio solo se dai fatti emergono chiaramente i presupposti; tuttavia la parte deve indicarne i presupposti concreti in modo specifico per renderla valutabile, altrimenti la censura è generica e non fondata.

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 124, art. 15

    Riguarda il verbale di accertamento e prescrizione dell'Ispettorato del Lavoro e i termini per l'adempimento; la Corte ha considerato pertinente la notifica e i termini assegnati dall'Ispettorato di Potenza.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Norma sulla rilevazione d'ufficio delle cause estintive o di non punibilità: la Corte precisa che la motivazione mancante deve essere rilevante e deducibile in termini concreti dagli elementi di causa per poter determinare un vizio decisivo.

Massime di principio

  • Omessa esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del Lavoro: l'invio della documentazione a un diverso ufficio territoriale non è automaticamente sufficiente; è fondamentale conservare e provare la trasmissione (PEC, ricevute, protocolli) e, se si ritiene di aver ottemperato presso altra sede, acquisire un verbale o atto ufficiale dell'ufficio destinatario che attesti ricevuta e visione.
  • Domande istruttorie e testi a prova contraria: le richieste di audizione dei testi a discarico devono essere specifiche quanto a fatti e circostanze che si intendono contestare e nominativi dei testi; formulazioni generiche possono essere dichiarate irrilevanti o inammissibili.
  • Art.131-bis c.p.: la causa di non punibilità per particolare tenuità va proposta con elementi fattuali e valutazioni concrete in grado di dimostrare la rilevanza del fatto; se sollevata solo in termini astratti o per la prima volta in cassazione senza basi probatorie, la richiesta non sarà accolta.
  • Prova della conformità alle richieste amministrative: quando si adduce di aver adempiuto a richieste ispettive, bisogna produrre documenti probatori chiari (PEC inviata, ricevute, documentazione protocollata) e, se possibile, ottenere un atto scritto dall'ufficio ricevente che dichiari l'avvenuta acquisizione dei documenti.
  • Strategia difensiva: in procedimenti contravvenzionali dove rileva anche la colpa, l'enfasi difensiva deve essere posta tanto sulla prova dell'adempimento quanto sulla dimostrazione dell'assenza di dolo o di rilevante colpa e, se si invoca la particolare tenuità, sulla concrezione degli elementi che la giustifichino.

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