Cassazione Penale, Sentenza n. 35301/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre doglianze: 1) violazione del diritto al contraddittorio per mancata escussione di testi indicati a prova contraria (contestazione della declaratoria di inammissibilità della richiesta testimoniale); 2) errata affermazione della responsabilità penale per omessa esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del Lavoro, posto che il ricorrente sostiene di aver trasmesso la documentazione all'Ispettorato di Cosenza il 26/04/2019 e quindi di aver adempiuto; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La decisione di primo grado (condanna del ricorrente a euro 400,00 di ammenda, pena sospesa ai sensi dell'art.164, comma 1, c.p.) è sostanzialmente confermata nella sua efficacia perchè la Cassazione ha ritenuto infondate o generiche le doglianze: la richiesta di audizione dei testi a prova contraria era formulata in modo generico e non decisiva; il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta trasmissione della documentazione all'Ispettorato di Cosenza e quindi la mancata esibizione all'Ispettorato di Potenza integra il reato previsto dall'art.4 L.628/1961 anche in colpa; la deduzione circa l'applicabilità dell'art.131-bis è stata ritenuta generica e priva dei presupposti fattuali necessari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 4
art. 4, comma 7, L. 628/1961
Il reato si configura anche per l'omessa esibizione di documentazione richiesta dall'Ispettorato del Lavoro nell'esercizio dei compiti di vigilanza; non è necessario che la richiesta sia solo di informazioni generiche: richieste specifiche di documenti (libro unico, prospetti paga, DURC, contratto d'appalto) rientrano nel campo applicativo.
Codice penale, art. 164
art. 164, comma 1, cod. pen.
Prevede la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; nella vicenda la pena di ammenda è stata sospesa ai sensi di tale norma.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che il giudice può rilevarla d'ufficio solo se dai fatti emergono chiaramente i presupposti; tuttavia la parte deve indicarne i presupposti concreti in modo specifico per renderla valutabile, altrimenti la censura è generica e non fondata.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 124, art. 15
Riguarda il verbale di accertamento e prescrizione dell'Ispettorato del Lavoro e i termini per l'adempimento; la Corte ha considerato pertinente la notifica e i termini assegnati dall'Ispettorato di Potenza.
Codice di procedura penale, art. 129
Norma sulla rilevazione d'ufficio delle cause estintive o di non punibilità: la Corte precisa che la motivazione mancante deve essere rilevante e deducibile in termini concreti dagli elementi di causa per poter determinare un vizio decisivo.
Massime di principio
- Omessa esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del Lavoro: l'invio della documentazione a un diverso ufficio territoriale non è automaticamente sufficiente; è fondamentale conservare e provare la trasmissione (PEC, ricevute, protocolli) e, se si ritiene di aver ottemperato presso altra sede, acquisire un verbale o atto ufficiale dell'ufficio destinatario che attesti ricevuta e visione.
- Domande istruttorie e testi a prova contraria: le richieste di audizione dei testi a discarico devono essere specifiche quanto a fatti e circostanze che si intendono contestare e nominativi dei testi; formulazioni generiche possono essere dichiarate irrilevanti o inammissibili.
- Art.131-bis c.p.: la causa di non punibilità per particolare tenuità va proposta con elementi fattuali e valutazioni concrete in grado di dimostrare la rilevanza del fatto; se sollevata solo in termini astratti o per la prima volta in cassazione senza basi probatorie, la richiesta non sarà accolta.
- Prova della conformità alle richieste amministrative: quando si adduce di aver adempiuto a richieste ispettive, bisogna produrre documenti probatori chiari (PEC inviata, ricevute, documentazione protocollata) e, se possibile, ottenere un atto scritto dall'ufficio ricevente che dichiari l'avvenuta acquisizione dei documenti.
- Strategia difensiva: in procedimenti contravvenzionali dove rileva anche la colpa, l'enfasi difensiva deve essere posta tanto sulla prova dell'adempimento quanto sulla dimostrazione dell'assenza di dolo o di rilevante colpa e, se si invoca la particolare tenuità, sulla concrezione degli elementi che la giustifichino.
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