Cassazione Penale, Sentenza n. 21387/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a seguito di patteggiamento (sentenza ex art. 444 c.p.p.) per una contravvenzione (art. 186, comma 2, Cod. Strada). Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 168 c.p. perché, per le contravvenzioni, la sospensione condizionale ha durata biennale (art. 163 c.p.) e il successivo reato contestato dalla Procura era stato commesso oltre tale termine, per cui il beneficio non poteva essere revocato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse equivocato il diritto, omettendo di applicare l'art. 163 c.p. (durata biennale della sospensione per le contravvenzioni) e l'art. 445, comma 2, c.p.p. (estinzione del reato e degli effetti penali nel termine biennale dall'irrevocabilità del patteggiamento), enunciando che quest'ultima produce una causa estintiva ipso iure; ha quindi disposto che il giudice dell'esecuzione riesamini la richiesta del pubblico ministero alla luce di questi principi.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Per le contravvenzioni il beneficio della sospensione condizionale della pena ha durata biennale; la revoca ex art. 168 c.p. può essere disposta solo se il condannato commette un delitto o una contravvenzione "nei termini stabiliti" (ossia entro il biennio).
art. 168 cod. pen.
Autorizza la revoca della sospensione condizionale se il condannato commette un nuovo reato nei termini previsti dalla norma applicabile; nel caso di contravvenzioni tale termine è biennale (art. 163 c.p.), perciò la norma non consente la revoca se il nuovo fatto è successivo a tali termini.
art. 445, comma 2, c.p.p.
Nel patteggiamento per reati contravvenzionali opera l'estinzione del reato e di ogni effetto penale nel termine biennale dall'irrevocabilità della decisione; si tratta di una causa estintiva che opera ipso iure, indipendentemente dalla declaratoria del giudice dell'esecuzione.
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento (accordo), che nel caso concreto ha dato luogo alla sospensione condizionale per contravvenzione; da tale sentenza decorrono i termini di irrevocabilità rilevanti per l'applicazione degli artt. 163 c.p. e 445 c.p.p.
art. 186, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma del codice della strada relativa alla fattispecie contravvenzionale oggetto del patteggiamento; rilevante per qualificare la pena come derivante da contravvenzione e quindi per l'applicabilità dei termini biennali previsti dalle norme penali e processuali.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 - dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02)
Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 - dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02
Conferma che l'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. per il patteggiamento in materia contravvenzionale è una causa estintiva che opera ipso iure, senza necessità di pronuncia del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale è stata concessa per una contravvenzione, la sua durata è biennale (art. 163 c.p.): la revoca per commissione di nuovo reato è possibile solo se il nuovo fatto si verifica entro quel biennio.
- Nel caso di patteggiamento per reati contravvenzionali, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., il reato si estingue insieme agli effetti penali dopo il biennio dall'irrevocabilità; tale estinzione opera automaticamente (ipso iure) e impedisce la revoca della sospensione se il fatto successivo è avvenuto dopo il termine.
- Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la richiesta del pubblico ministero di revoca, deve verificare la natura del reato originario (contravvenzione vs delitto), la data di irrevocabilità della decisione di patteggiamento e la data del successivo fatto: solo se il nuovo reato è intervenuto entro i termini stabiliti dalle norme è legittima la revoca.
- La distinzione tra delitto e contravvenzione è cruciale: termini e conseguenze processuali (durata della sospensione, estinzione) differiscono e influiscono sulla revocabilità del beneficio.
- L'effetto estintivo ex art. 445, comma 2, c.p.p. non richiede una pronuncia costitutiva del giudice dell'esecuzione; tuttavia, il giudice deve accertare e dichiarare le conseguenze operative nel procedimento esecutivo sulla base della legge.
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