Cassazione Penale, Sentenza n. 20351/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per violenza sessuale commessa in danno di una minore di anni diciotto. Ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando omissione di confronto con incongruenze e valorizzazione indebita di elementi (perizia e consulenza) ritenuti non decisivi; (2) vizio di motivazione con riferimento agli accertamenti medico-legali e biologici (assenza di segni esteriori, possibilità che le perdite di sangue fossero mestruali, assenza di liquido seminale e spiegazioni alternative per il DNA); (3) violazione di legge relativamente al riconoscimento della recidiva specifica, sostenendo che il precedente di tentato omicidio non è della "stessa indole" della violenza sessuale; (4) violazione dell'art. 27 Cost. per eccessiva sproporzione della pena (14 anni) e contrasto con la finalità rieducativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate o non censurabili in sede di legittimità le censure sui primi due motivi, confermando che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e che la sentenza impugnata ha motivato analiticamente la scelta di ritenere credibile il racconto (precisione, coerenza interna, contegno processuale, esiti di perizia e consulenze, riscontri oggettivi come immagini di videosorveglianza, ritrovamento di tracce di sangue e indumenti). Ha poi ritenuto fondata la qualificazione della recidiva specifica: i due reati (tentato omicidio precedente e violenza sessuale) presentano caratteri fondamentali comuni per modalità e propensione criminosa, pertanto la recidiva è legittima. Infine ha giudicato non fondata la doglianza sulla sproporzione della pena, ritenuta adeguatamente motivata. Per tali ragioni il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende €3.000 per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte osserva che le censure di vizio di motivazione sono valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o mere congetture; richiama la distinzione tra motivazione ammissibile e motivazioni prive di verificabilità empirica
art. 101 cod. pen.
Definisce la recidiva e la nozione di "reati della stessa indole": la Corte interpreta che la stessa indole può ricorrere anche tra reati previsti da norme diverse quando, nei casi concreti, emergono caratteri fondamentali comuni (modalità esecutive, tecnica criminosa, contesto)
art. 99 cod. pen.
art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Norma riferita alla recidiva: la Corte l'ha richiamata per valutare l'applicazione della recidiva specifica sulla base della omogeneità delle condotte
art. 27 Cost.
art. 27, terzo comma, Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della pena inflitta è compatibile con tale principio e non sproporzionata, avendo considerato gravità del fatto e natura del precedente
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è, in primo luogo, questione di fatto: la Cassazione non sindaca le valutazioni di merito se la motivazione è articolata, coerente e non contraddittoria
- Le dichiarazioni della vittima, anche se prive di riscontri esterni completi, possono essere sufficienti per la condanna se adeguatamente corroborate da valutazione del comportamento in dibattimento, perizie e riscontri oggettivi anche parziali
- Accertamenti medico-legali e biologici che non mostrino segni decisivi contrari al racconto non necessariamente escludono la violenza; l'assenza di liquido seminale o di segni esteriori non esclude il reato se la ricostruzione complessiva resta coerente
- La recidiva specifica può essere riconosciuta anche tra reati disciplinati da norme diverse se, nei fatti concreti, emergono 'caratteri fondamentali comuni' (modalità di aggressione, tecnica delittuosa, contesto), decisione rimessa alla valutazione del giudice di merito purché motivata
- La contestazione della sproporzione della pena è difficile da accogliere se il giudice ha motivato la scelta tenendo conto della gravità del fatto, del precedente e della vicinanza temporale tra le condotte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20323/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20326/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →