Sentenza del 10/03/2016 n. 1385 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Verifica fiscale senza accessi, ispezioni o verifiche - Notifica avviso di accertamento - Termine dilatorio - Non operante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse stato notificato senza rispettare il termine dilatorio previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, applicabile dopo la conclusione delle operazioni di verifica. La contestazione riguardava, in particolare, l’assenza di accessi, ispezioni o verifiche fiscali presso il contribuente e il fatto che l’accertamento fosse stato svolto mediante esame delle dichiarazioni, documenti, informazioni o segnalazioni acquisite dall’Ufficio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che le garanzie dell’art. 12 della legge n. 212/2000, incluso il termine dilatorio, operano esclusivamente quando l’attività di controllo si svolge mediante accessi, ispezioni o verifiche fiscali. Tali garanzie non si applicano agli accertamenti a tavolino basati sull’esame delle dichiarazioni fiscali, su segnalazioni o comunicazioni di altre autorità, su attività di cooperazione istituzionale, su indagini della polizia giudiziaria o su documenti acquisiti tramite richieste, questionari o inviti previsti dall’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. L’avviso, pertanto, non è stato invalidato per il mancato rispetto del termine dilatorio.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le garanzie operano esclusivamente in caso di verifiche effettuate tramite accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Il termine dilatorio e le altre garanzie procedimentali previste dalla norma presuppongono un’attività ispettiva svolta fisicamente presso il contribuente o comunque riconducibile ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali; non si estendono automaticamente ai controlli documentali e agli accertamenti svolti a tavolino.
Art. 51, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Documenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionari od inviti.
Gli accertamenti fondati su documentazione o informazioni richieste dall’Ufficio nell’ambito dei poteri istruttori non sono, per ciò solo, equiparati a verifiche fiscali con accesso, ispezione o verifica e non fanno scattare il termine dilatorio previsto dall’art. 12.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dall’art. 12 dello Statuto del contribuente è collegato all’esistenza di una verifica fiscale caratterizzata da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.
- Un controllo svolto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni fiscali, dei dati già disponibili, di segnalazioni di altre autorità o di documenti richiesti dall’Ufficio è normalmente qualificabile come accertamento a tavolino.
- Negli accertamenti a tavolino l’assenza del termine dilatorio non determina, di regola, l’illegittimità dell’avviso, salvo l’applicazione di specifiche disposizioni diverse o la presenza di ulteriori violazioni procedimentali.
- Per valutare la validità dell’atto occorre quindi verificare concretamente le modalità dell’istruttoria: non basta che l’Amministrazione abbia svolto un controllo, ma deve essersi trattato di un’attività riconducibile agli accessi, alle ispezioni o alle verifiche fiscali previste dalla norma.
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