Sentenza del 10/03/2016 n. 154 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell'uso del sistema finanziario al fine di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Direttiva 2005/60/CE - Vincoli adeguata verifica della clientela - Direttiva 2007/64/CE - Servizi di pagamento nel mercato interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la chiusura dei conti bancari utilizzati per trasferire fondi verso altri Stati membri e Paesi terzi. Sosteneva che le banche non potessero imporre nei suoi confronti ulteriori verifiche antiriciclaggio, poiché essa era già un istituto di pagamento autorizzato e sottoposto alla vigilanza pubblica. Contestava inoltre la richiesta di informazioni sugli agenti e sui clienti, ritenendola sproporzionata, potenzialmente anticoncorrenziale e incompatibile con la tutela dei dati personali. Le banche giustificavano invece le misure con irregolarità riscontrate negli agenti e con il rischio elevato tipico dei trasferimenti di fondi.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa europea non impedisce agli Stati membri di imporre verifiche normali o rafforzate anche nei confronti di un istituto finanziario già sottoposto a vigilanza, quando vi sia un sospetto concreto oppure un rischio elevato, come può accadere nei servizi di trasferimento di fondi. Gli enti creditizi possono tenere conto delle verifiche già svolte dall'istituto di pagamento, ma devono effettuare una propria valutazione proporzionata del rischio e non possono sostituirsi alle autorità pubbliche di vigilanza. La cessazione del rapporto bancario è possibile quando l'ente non riesce a ottenere informazioni sufficienti per adempiere ai propri obblighi antiriciclaggio, purché la misura sia collegata a un rischio effettivo e adeguatamente motivata. Tuttavia, una normativa che consideri automaticamente ad alto rischio ogni trasferimento transfrontaliero, senza consentire di dimostrare l'assenza di rischio nel caso concreto, è sproporzionata e contraria alla libera prestazione dei servizi. La questione relativa alla comunicazione dei dati personali è stata dichiarata irricevibile per insufficiente precisazione. La Corte non ha quindi deciso direttamente la controversia nazionale, lasciando al giudice del rinvio l'applicazione dei principi enunciati.
Norme richiamate
Direttiva 2005/60/CE, articolo 5
Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La direttiva realizza un'armonizzazione minima e consente agli Stati membri di introdurre obblighi più rigorosi, anche al di fuori delle situazioni specificamente previste dalla direttiva, purché siano diretti a rafforzare la lotta al riciclaggio e rispettino il diritto dell'Unione.
Direttiva 2005/60/CE, articolo 7
Le misure di adeguata verifica devono essere applicate quando vi è sospetto di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo.
L'esenzione o la verifica semplificata prevista per i clienti che sono enti finanziari non opera in presenza di un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Direttiva 2005/60/CE, articolo 8
Gli enti devono identificare il cliente, identificare il titolare effettivo, ottenere informazioni sul rapporto d'affari e svolgere un controllo costante.
Gli obblighi di verifica devono essere calibrati in funzione del rischio; l'ente deve poter dimostrare alle autorità che le misure adottate sono adeguate e proporzionate.
Direttiva 2005/60/CE, articolo 9, paragrafo 5
Se gli enti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non possono avviare o devono porre fine al rapporto d'affari.
La chiusura del rapporto può essere legittima quando mancano informazioni necessarie agli obblighi antiriciclaggio, ma non può essere adottata senza informazioni sufficienti e senza un collegamento concreto con il rischio.
Direttiva 2005/60/CE, articolo 11, paragrafo 1
Non sono applicabili gli obblighi ordinari di verifica se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva o a obblighi equivalenti.
La disposizione introduce una deroga alle verifiche ordinarie, ma non elimina le verifiche in caso di sospetto e non impedisce l'applicazione di misure rafforzate quando il rischio è elevato.
Direttiva 2005/60/CE, articolo 13
Gli Stati membri impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato.
Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per individuare ulteriori situazioni ad alto rischio, come i trasferimenti di fondi, ma le misure devono basarsi su una valutazione effettiva e individualizzata del rischio.
Direttiva 2007/64/CE, articolo 21
Gli Stati membri assicurano che i controlli sulle attività degli istituti di pagamento siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi.
La vigilanza istituzionale sugli istituti di pagamento spetta alle autorità pubbliche competenti. Le banche possono svolgere i propri obblighi di controllo sulla clientela, ma non possono sostituirsi all'autorità di vigilanza.
Articolo 56 TFUE
Sono vietate le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.
Le misure antiriciclaggio possono limitare la libera prestazione dei servizi se perseguono un obiettivo legittimo, ma devono essere idonee, necessarie e proporzionate. Una presunzione assoluta di rischio per tutti i trasferimenti transfrontalieri è illegittima se non è confutabile.
Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
Le misure antiriciclaggio devono essere bilanciate con la protezione dei dati personali. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la questione, dichiarandola irricevibile.
Massime di principio
- Un istituto finanziario già autorizzato e vigilato non beneficia di un'immunità automatica dalle verifiche antiriciclaggio da parte della banca presso cui intrattiene un rapporto: in presenza di sospetti o rischi elevati possono essere richieste verifiche ulteriori.
- Le verifiche rafforzate devono essere fondate su elementi concreti, documentati e proporzionati al rischio; il semplice riferimento astratto alla natura transfrontaliera dell'attività non è sufficiente per trattare ogni operazione come sospetta.
- Una banca può rifiutare o interrompere un rapporto quando il cliente non fornisce informazioni necessarie agli obblighi antiriciclaggio, ma deve poter dimostrare il nesso tra la richiesta, il rischio individuato e l'impossibilità di adempiere agli obblighi di verifica.
- Gli intermediari privati svolgono funzioni preventive e di controllo sulla propria clientela, ma non possono esercitare poteri di vigilanza pubblica né sostituirsi all'autorità competente.
- Le misure antiriciclaggio devono rispettare anche la libera prestazione dei servizi, la concorrenza e la protezione dei dati personali; occorre quindi preferire misure mirate e confutabili rispetto a presunzioni assolute.
- Quando una richiesta riguarda dati personali di clienti o destinatari di fondi, la comunicazione deve avere una base giuridica specifica, essere necessaria e limitata ai dati pertinenti rispetto al rischio individuato.
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